Statuto del Circolo Culturale e Ricreativo Nuovi Orizzonti - TITOLO VII - Norme finali e transitorie |
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Sabato 27 Dicembre 2008 23:13 |
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TITOLO VII - Norme finali e transitorieArt. 26 - ScioglimentoLo scioglimento del Circolo può essere deliberato, con la maggioranza dei 3/4 degli aventi diritto, solo da un’Assemblea straordinaria appositamente convocata che provvede alla nomina di uno o più liquidatori.
Qualora non sia possibile raggiungere la maggioranza richiesta al primo comma nel corso di cinque successive convocazioni assembleari, ed in seguito ad un ulteriore avviso, adeguatamente pubblicizzato presso la sede del Circolo stesso e sul principale quotidiano locale, nonché mediante avviso sul sito internet del Circolo. Il patrimonio del Circolo, dedotte le passività, sarà devoluto ad altro Ente o Associazione senza scopo di lucro avente finalità d’interesse generale analoghe a quelle da esso svolte, a norma della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, sentito l’Organo di Controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23 Dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche, e salva diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. Art 27 - Adesione ad ARCIIl Circolo aderisce all’Associazione ARCI, contribuendo al perseguimento dei suoi fini statutari e alla realizzazione del programma della stessa. Tutti i Soci - persone fisiche e giuridiche, enti ed associazioni - aderiscono contestualmente al Circolo e all’ARCI, acquisendone tutti i diritti, ivi compresi quelli elettorali attivi e passivi. Art. 28 - Applicazioni delle norme vigentiPer quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme del codice civile e le altre norme di legge vigenti in materia. |
Ultimo aggiornamento Martedì 28 Aprile 2015 12:10 |