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Statuto del Circolo Culturale e Ricreativo Nuovi Orizzonti - TITOLO VI - Patrimonio - Risorse - Amministrazione PDF Stampa Email
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Sabato 27 Dicembre 2008 23:13
Indice
Statuto del Circolo Culturale e Ricreativo Nuovi Orizzonti
TITOLO I - Principi, Finalità, Settori d’iniziativa e d’intervento
TITOLO II - Associati
TITOLO III - Organi dirigenti
TITOLO IV - Organi di Garanzia e Controllo
TITOLO V - Democrazia e partecipazione
TITOLO VI - Patrimonio - Risorse - Amministrazione
TITOLO VII - Norme finali e transitorie
Tutte le pagine

TITOLO VI - Patrimonio - Risorse - Amministrazione

Art. 22 - Patrimonio

Il patrimonio dell’associazione è costituito da:

  • il fondo di dotazione costituito;
  • le riserve vincolate e non vincolate;
  • gli altri fondi istituiti con le eccedenze di bilancio.

Come già previsto al precedente articolo 2, per nessun motivo il patrimonio potrà essere suddiviso tra i Soci né durante la vita dell’Associazione né all’atto del suo scioglimento.

Art. 23 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell’Associazione sono:

  • le quote associative;
  • contributi pubblici e privati;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rendite patrimoniali;
  • attività di raccolta fondi;
  • rimborsi da convenzioni;
  • ogni altra entrata ammessa dalla legge, comprese quelle derivanti dalle attività accessorie svolte a norma del presente Statuto.

Art. 24 - Esercizio sociale e rendiconto

L’esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Dell’esercizio sociale conclusosi deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all’Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell’anno successivo. Il rendiconto dovrà evidenziare gli oneri ed i proventi, la consistenza finanziaria e patrimoniale, le partite creditorie e debitorie, il risultato dell’esercizio.

Il Consiglio direttivo può approvare piani pluriennali d’investimento.

L’Associazione è tenuta a redigere il Bilancio sociale, secondo le regole stabilite dalla Legge, se le sue entrate annuali superano i limiti previsti dalle norme di legge vigenti per gli Enti del Terzo settore. Tale Bilancio, se redatto, deve essere pubblicato sul sito internet dell’Associazione.

Art. 25 – Destinazione degli avanzi di gestione - costituzione di fondi

Il rendiconto di cui al precedente articolo dovrà prevedere la costituzione e l’incremento del fondo di riserva. L’utilizzo di tale fondo è vincolato alle decisioni dell’Assemblea dei Soci, che dovranno essere conformi agli scopi istituzionali dell’Associazione e, senz’altro, nel rispetto delle norme di legge vigenti per gli Enti del Terzo settore. Il residuo attivo di bilancio sarà devoluto in parte al fondo di riserva e il rimanente sarà reinvestito a favore delle attività istituzionali oppure a copertura di eventuali perdite d’esercizi precedenti.



Ultimo aggiornamento Sabato 14 Novembre 2020 07:45