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Statuto del Circolo Culturale e Ricreativo Nuovi Orizzonti - TITOLO II - Associati PDF Stampa Email
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Sabato 27 Dicembre 2008 23:13
Indice
Statuto del Circolo Culturale e Ricreativo Nuovi Orizzonti
TITOLO I - Principi, Finalità, Settori d’iniziativa e d’intervento
TITOLO II - Associati
TITOLO III - Organi dirigenti
TITOLO IV - Organi di Garanzia e Controllo
TITOLO V - Democrazia e partecipazione
TITOLO VI - Patrimonio - Risorse - Amministrazione
TITOLO VII - Norme finali e transitorie
Tutte le pagine

TITOLO II - Associati

Art. 4 - Adesione

Possono aderire all’Associazione le persone fisiche, gli enti e le associazioni di promozione sociale, o comunque altre associazioni che si riconoscono nei principi e nelle finalità individuati nel presente Statuto ed accettano le regole in esso stabilite, in quelle fissate nei regolamenti approvati dall’Assemblea e nelle deliberazioni adottate e comunicate dagli Organi dirigenti; gli enti e associazioni aspiranti soci devono, inoltre, qualificarsi quali enti del Terzo settore e non devono avere scopo di lucro; il numero gli enti o associazioni soci non devono comunque superare il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale soci. I minori di 18 anni possono assumere la qualifica di Socio previo consenso dei genitori o tutori, e godono dei diritti di voto in Assemblea per il tramite dei loro genitori o tutori.

Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 7. Non sono pertanto ammesse iscrizioni temporanee, limitative dei diritti e doveri dei soci, e/o strumentalmente connesse a singole attività.

Gli aspiranti Soci devono presentare domanda al Consiglio direttivo, fornendo il proprio nome e cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, unitamente alla dichiarazione di accettare ed attenersi allo Statuto, ai Regolamenti interni, alle deliberazioni degli Organi dirigenti. Le persone giuridiche e gli enti senza personalità giuridica propongono la domanda d’adesione per mezzo del proprio rappresentante legale.

Tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alle norme sulla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’Associazione, nel rispetto delle norme stabilite dal Regolamento (UE) 2016/679.

È compito del Consiglio direttivo, ovvero del Comitato Esecutivo, se a ciò delegato dal Consiglio direttivo medesimo, esaminare ed esprimersi, deliberando in merito alle domande d’ammissione, verificando che gli aspiranti Soci siano in possesso dei requisiti previsti. Qualora la domanda sia accettata, al nuovo Socio è consegnata la tessera associativa dell’ARCI, indicante l’appartenenza al “Circolo Culturale e Ricreativo Nuovi Orizzonti – Associazione di Promozione Sociale”, e il suo nominativo, con i relativi dati anagrafici, sarà annotato nel libro dei Soci.

A seguito d’accettazione il Socio diventa titolare di diritti e doveri nei confronti dell’Associazione, nonché dell’Associazione nazionale cui essa aderisce.

Nel caso la domanda sia respinta il Presidente dell’Associazione deve comunicare e motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione all’interessato, entro sessanta giorni dalla decisione.

L’interessato potrà presentare ricorso al Consiglio dei Garanti, se nominato; in sua assenza deciderà in via definitiva la prima Assemblea dei Soci.

Le somme versate per le quote associative non sono rimborsabili né rivalutabili.

Le quote o contributi associativi non sono trasmissibili.

Art. 5 - Limiti associativi

I Soci sono i principali soggetti dell’iniziativa associativa e politica dell’Associazione. La loro adesione è subordinata all’accettazione di quelle norme e principi inderogabili che sono il fondamento sia etico sia giuridico dell’Associazione stessa, quali: l’assenza di fini di lucro, i principi di democrazia e di uguaglianza, la partecipazione e la collegialità, la trasparenza amministrativa, la titolarità di diritti sostanziali per tutti gli associati.

Art. 6 - Diritti e doveri dei Soci

I Soci hanno diritto a:

  • frequentare i locali dell’Associazione;
  • concorrere all’elaborazione del programma e partecipare alle iniziative e attività promosse;
  • approvare i bilanci consuntivi e preventivi;
  • eleggere gli Organi dirigenti, di Controllo, ed essere eletti negli stessi, e l’Organo di Garanzia.

Ai Soci sono garantiti, in ogni caso, con forme e procedure regolamentate, quei diritti d’accesso e di partecipazione comuni a tutti gli associati, in accordo con i principi istituzionali dell’Associazione e in armonia con la legislazione vigente.
I Soci sono tenuti a:

  • osservare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli Organi dell’Associazione;
  • effettuare il pagamento delle quote annuali, contestualmente all’iscrizione all’Associazione per il primo anno, ed annualmente per i successivi;
  • rimettere la risoluzione di eventuali controversie all’Organo di Garanzia.

Il valore dei contributi associativi annuali può variare di anno in anno; il relativo importo è determinato dal Consiglio direttivo.

La quota associativa rappresenta un versamento periodico obbligatorio a sostegno economico dell’Associazione e non costituisce, pertanto, titolo di proprietà o di partecipazione; non dà luogo a proventi, non è rimborsabile né trasmissibile.

Art. 7 - Perdita della qualifica di Socio

La perdita della qualifica di Socio avviene per:

  • dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo;
  • mancato pagamento della quota associativa;
  • dichiarazione di esclusione divenuta definitiva a seguito di condotta riprovevole;
  • perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;
  • inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli Organi dirigenti, di controllo o di garanzia dell’Associazione;
  • appropriazione indebita di fondi sociali, di atti, di documenti od altro di proprietà dell’Associazione;
  • danni materiali, determinati da dolo, o morali, all’Associazione, ai locali, alle attrezzature; gli eventuali danni dovranno comunque essere risarciti;
  • decesso.

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, il Socio può ricorrere, entro 30 giorni da quello in cui gli è comunicato il provvedimento, al Consiglio dei Garanti, se nominato; in assenza di detto organo deciderà in via definitiva la prima Assemblea dei Soci.



Ultimo aggiornamento Sabato 14 Novembre 2020 07:45