| Statuto del Circolo Culturale e Ricreativo Nuovi Orizzonti APS - TITOLO V - Norme sullo scioglimento e disposizioni finali |
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| Martedì 22 Giugno 2021 00:00 | ||
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TITOLO V - Norme sullo scioglimento e disposizioni finaliArt. 23 - Scioglimento dell’AssociazioneFatto salvo quanto previsto dall’art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere assunta da almeno i quattro quinti degli intervenuti aventi diritto al voto da parte di un'Assemblea valida, alla presenza della maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto al voto. Ove non si riscontri tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l’ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento può comunque essere deliberato a maggioranza dei presenti, da una Assemblea appositamente convocata. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio competente del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aderenti ad ARCI APS, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e nel rispetto di quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS. È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione del patrimonio residuo tra i Soci. Art. 24 - Norme finaliPer quanto non previsto dal presente Statuto o dai Regolamenti interni, quando adottati, è competente a deliberare l'Assemblea dei Soci, e valgono le norme del CTS, del Codice Civile e delle altre norme vigenti.
Approvato dall’Assemblea dei Soci del 28 maggio 2021.
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| Ultimo aggiornamento Martedì 31 Marzo 2026 01:21 |
Statuto









