| Statuto del Circolo Culturale e Ricreativo Nuovi Orizzonti APS - TITOLO II - Soci |
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| Martedì 22 Giugno 2021 00:00 |
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TITOLO II - SociArt. 4 - Adesione all’Associazionel numero degli Soci è illimitato, ma non può essere inferiore a quello minimo previsto dall’articolo 35, comma 1, del CTS. Possono aderire all’Associazione: - le persone fisiche, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa, - gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, che si riconoscono nei principi e nelle finalità individuati nel presente Statuto ed accettano le regole in esso stabilite, in quelle fissate nei regolamenti approvati dall’Assemblea e nelle deliberazioni adottate e comunicate dagli Organi sociali. Il numero di enti del Terzo settore o senza scopo di lucro non deve comunque superare il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associati. I minori di 18 anni possono assumere la qualifica di Socio previo consenso dei genitori o tutori, e godono dei diritti di voto in Assemblea per il tramite dei loro genitori o tutori. Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 7. Non sono pertanto ammesse iscrizioni temporanee, limitative dei diritti e doveri dei soci, e/o strumentalmente connesse a singole attività. Gli aspiranti Soci devono presentare domanda al Consiglio direttivo, indicandovi il proprio nome e cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, unitamente alla dichiarazione di accettare ed attenersi allo Statuto, ai Regolamenti interni, e alle deliberazioni degli Organi sociali. Le persone giuridiche e gli enti senza personalità giuridica propongono la domanda di adesione per mezzo del proprio rappresentante legale; in tale domanda gli enti e associazioni aspiranti soci devono qualificarsi come enti del Terzo settore o senza scopo di lucro. Tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alle norme sulla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’Associazione, nel rispetto delle norme stabilite dal Regolamento (UE) 2016/679. È compito del Consiglio direttivo, ovvero di uno o più Consiglieri da esso a ciò espressamente delegati, esaminare le domande ricevute, entro trenta giorni dalla domanda di adesione, verificare che gli aspiranti Soci siano in possesso dei requisiti previsti e deliberare in merito. Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera associativa di ARCI APS, e il nominativo dell’Associato, con i relativi dati anagrafici, sarà annotato nel Libro dei Soci. A seguito dell’accettazione il Socio diventa titolare di diritti e doveri nei confronti dell’Associazione, nonché dell’Associazione nazionale cui essa aderisce. Nel caso la domanda sia respinta il Presidente dell’Associazione deve comunicare all’interessato i motivi del rigetto, entro trenta giorni dalla decisione. L’interessato può, entro trenta giorni dalla comunicazione di rigetto della sua domanda, presentare ricorso all’Organo di controllo di cui al successivo art. 22, se nominato o, in assenza di questo, al Presidente dell’Associazione; sul ricorso si pronuncia in via definitiva l’Assemblea dei Soci nella sua prima convocazione utile. Le somme versate per le quote associative non sono rimborsabili né rivalutabili. Le quote o contributi associativi non sono trasmissibili. Art. 5 - Presupposti dell’adesioneI Soci sono i principali soggetti dell’iniziativa associativa e politica dell’Associazione. La loro adesione è subordinata all’accettazione di quelle norme e principi inderogabili che sono il fondamento etico e giuridico dell’Associazione stessa, quali: il perseguimento di finalità di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l’assenza di fini di lucro, i principi di democrazia e di uguaglianza, la partecipazione e la collegialità, la trasparenza amministrativa, la titolarità di diritti fondamentali per tutti gli associati. L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità e uguaglianza dei diritti di tutti gli Associati. Art. 6 - Diritti e doveri degli AssociatiGli Associati hanno diritto a:
Ai Soci sono garantiti, in ogni caso, con forme e procedure regolamentate, quei diritti di accesso e di partecipazione comuni a tutti gli Associati, in accordo con i principi istituzionali dell’Associazione e in armonia con la legislazione vigente. Gli Associati sono tenuti a:
Hanno diritto di voto in Assemblea i Soci maggiorenni, i Soci minori di età per il tramite di un loro genitore o tutore, gli Enti di cui al precedente art. 4, che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei Soci e abbiano provveduto al versamento della quota sociale alla data dell'Assemblea; gli Enti associati hanno diritto di voto, per il tramite di un loro rappresentante designato per iscritto. Il Consiglio direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del Socio, secondo la gravità dell’infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, il rifiuto del rinnovo della tessera sociale, l'espulsione o la radiazione, per i seguenti motivi:
Art. 7 - Perdita della qualifica di SocioLa qualità di Socio si perde per:
Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti, a seguito di sollecito di versamento anche collettivo, comporta la decadenza del Socio senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione nel Libro dei Soci. Ogni provvedimento di richiamo scritto, sospensione temporanea, rifiuto del rinnovo della tessera sociale, l'espulsione o radiazione, per i motivi indicati al precedente articolo 6, dovrà essere reso noto al Socio con comunicazione scritta. Contro ogni provvedimento disciplinare è ammesso ricorso entro trenta giorni all’Organo di controllo, se nominato o, in sua mancanza, al Presidente dell’Associazione, che lo pone all'ordine del giorno della prima Assemblea dei Soci utile, la quale deciderà in via definitiva. |
| Ultimo aggiornamento Martedì 31 Marzo 2026 01:21 |
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