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Statuto del Circolo Culturale e Ricreativo Nuovi Orizzonti APS - TITOLO III - Patrimonio sociale e rendicontazione PDF Stampa Email
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Martedì 22 Giugno 2021 00:00
Indice
Statuto del Circolo Culturale e Ricreativo Nuovi Orizzonti APS
TITOLO I – Principi, Finalità, Settori d’iniziativa e d’intervento
TITOLO II - Soci
TITOLO III - Patrimonio sociale e rendicontazione
TITOLO IV - Organismi dell’Associazione
TITOLO V - Norme sullo scioglimento e disposizioni finali
Tutte le pagine

TITOLO III - Patrimonio sociale e rendicontazione

Art. 8 - Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.

Esso è costituito da:

  • beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
  • eccedenze degli esercizi annuali;
  • erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
  • fondo di riserva;
  • partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali proventi, ricavi, rendite, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 9 - Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono:

  • le quote annuali di adesione e tesseramento dei Soci;
  • i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
  • i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
  • i contributi pubblici e privati;
  • le erogazioni liberali;
  • le raccolte fondi;
  • ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

Art. 10 - Esercizio sociale e rendiconto

L’esercizio sociale si svolge dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato all'Assemblea dei Soci, entro il 30 Aprile dell'anno successivo, un bilancio di esercizio, o rendiconto, ai sensi dell’art. 13 del CTS.

Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

La previsione e programmazione economica dell’anno sociale successivo è deliberata dall’Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività dell'Associazione.

Art. 11 - Destinazione del risultato dell’esercizio

Il bilancio, o rendiconto, di cui al precedente articolo dovrà prevedere la costituzione e l’incremento del fondo di riserva. L’utilizzo di tale fondo è vincolato alle decisioni dell’Assemblea dei Soci, che dovranno essere conformi agli scopi istituzionali dell’Associazione e nel rispetto delle norme di legge vigenti per gli Enti del Terzo settore. Il residuo attivo di bilancio sarà devoluto in parte al fondo di riserva; il rimanente sarà reinvestito a favore delle attività istituzionali oppure a copertura di eventuali perdite d’esercizi precedenti; l’Assemblea può comunque destinare l’intero residuo attivo al fondo di riserva.



Ultimo aggiornamento Martedì 31 Marzo 2026 01:21