| Statuto del Circolo Culturale e Ricreativo Nuovi Orizzonti APS - TITOLO IV - Organismi dell’Associazione |
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| Martedì 22 Giugno 2021 00:00 |
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TITOLO IV - Organismi dell’AssociazioneArt. 12 - Compiti degli Organi socialiGli Organi sociali, nelle loro diverse specifiche funzioni, hanno il compito di attuare le scelte strategiche assunte dall’Assemblea dei Soci. Attraverso la realizzazione di specifiche iniziative e dotandosi di adeguati strumenti operativi, gli Organi sociali promuovono lo sviluppo e il consolidamento dell’Associazione nel territorio; essi rappresentano l’Associazione nei confronti delle istituzioni, delle organizzazioni politiche e sociali e degli altri soggetti con i quali essa intrattiene rapporti. Art. 13 - Organi socialiSono Organi di direzione dell’Associazione:
Le cariche degli Organi di direzione sono assunte a titolo gratuito. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento degli incarichi assunti e svolti, debitamente documentate. È Organo di controllo:
Gli Organi sociali durano in carica tre anni e i componenti sono rieleggibili. Tramite Regolamento o apposita delibera del Consiglio direttivo, o dell’Organismo interessato, ciascun Organo sociale può attivare, per le proprie convocazioni e riunioni, modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza, o per via elettronica; la partecipazione alle riunioni può essere consentita anche in forma mista, comunicando ai Soci la possibilità di partecipare alternativamente in presenza ovvero mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero mediante espressione del voto per corrispondenza, o in via elettronica, purché sia possibile:
Art. 14 - Assemblea dei SociLe riunioni dell’Assemblea sono convocate a cura del Consiglio direttivo tramite avviso scritto, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione, e l'ordine del giorno. L’avviso è portato a conoscenza dei Soci mediante affissione in bacheca nella sede dell’Associazione e pubblicazione sul suo sito internet; il Consiglio direttivo può, in aggiunta a tali modalità, comunicare ai soci l’avviso di convocazione dell’Assemblea tramite posta elettronica ordinaria. L’avviso deve essere comunicato ai Soci almeno dieci giorni prima della data della convocazione. L'Assemblea generale dei Soci può essere convocata in seduta straordinaria dal Consiglio direttivo per motivi che esulano dall’ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli articoli 17, lettere g) e h), e 23, e ogniqualvolta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci revisori, ovvero il Sindaco unico revisore, se nominati, o almeno un quinto dei Soci aventi diritto al voto. Nel caso in cui l’Assemblea sia indetta a norma del comma precedente essa dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta, e delibera sugli argomenti che ne hanno determinato la convocazione. Art. 15 - Assemblea dei Soci – validità della costituzione e delle deliberazioniHanno diritto di voto in Assemblea tutti i Soci che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei Soci e abbiano provveduto al versamento della quota sociale alla data di svolgimento dell'Assemblea stessa. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei Soci con diritto di voto; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza dei voti dei presenti, salvo le eccezioni di cui in appresso. Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento proposte dal Consiglio direttivo o da almeno un quinto dei Soci è richiesto il voto favorevole di almeno tre quinti degli intervenuti aventi diritto di voto. Per le delibere riguardanti modifiche allo Statuto determinate dal recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti. Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione è indispensabile il voto favorevole di quattro quinti degli intervenuti aventi diritto al voto. Per le delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'art. 23. Il voto è personale e non sono ammesse deleghe. Art. 16 - Assemblea dei Soci – funzionamento, attiL'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente oppure, in assenza anche di questo, da un Socio eletto dall’Assemblea stessa. Il Presidente dell’Assemblea propone un segretario verbalizzante, che viene eletto in seno alla stessa. Le votazioni avvengono, di norma, per alzata di mano. Per l'elezione degli Organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto, salvo che l’Assemblea non deliberi il voto palese, o secondo le modalità previste dal Regolamento eventualmente adottato. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto. Le deliberazioni assembleari sono riportate sul Libro verbali delle Assemblee a cura del Segretario che li firma insieme al Presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all’interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti, a disposizione dei Soci per la consultazione. Art. 17 - Assemblea dei Soci – compitiL’Assemblea dei Soci, costituita a norma del precedente art. 15, ha i seguenti compiti:
All'assemblea sono comunque attribuite tutte le competenze inderogabili di cui all'articolo 25 del Codice del terzo settore. Art. 18 - Consiglio direttivoIl Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci; esso è composto da un minimo di 5 a un massimo di 15 eletti fra i Soci; in numero non superiore a un quinto del totale dei suoi componenti, possono essere eletti rappresentanti degli Enti associati. Il Consiglio direttivo è l'Organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, ed ha potere di rappresentanza generale dell’Associazione. Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Non può essere nominato nel Consiglio direttivo l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi, come previsto dall’art. 2382 del Codice civile. Il Consiglio direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di non Soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando lo ritenga indispensabile, specifici rapporti professionali, secondo quanto previsto dall'art. 2, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall’Assemblea. Il Consiglio direttivo elegge al suo interno:
In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, Vicepresidente o Segretario è facoltà del Consiglio direttivo eleggere un nuovo incaricato all’interno dei propri componenti in carica e, se necessario, provvedere alla reintegrazione di un componente nel Consiglio secondo le norme stabilite all’articolo 20 del presente Statuto. Il Consiglio direttivo può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione. Art. 19 - Consiglio direttivo – compitiSono compiti del Consiglio direttivo:
Art. 20 - Consiglio direttivo – funzionamentoIl Consiglio direttivo si riunisce di norma una volta al mese e/o sulla base delle esigenze determinate dall’organizzazione delle attività, o su convocazione del Presidente, e quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei Consiglieri. È da ritenersi valido il Consiglio direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei Consiglieri. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta. Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio direttivo ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo. I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il Consigliere che senza giustificato motivo non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Nella prima convocazione utile, il Consiglio direttivo prende atto della decadenza. È facoltà del Consigliere rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante comunicazione nel corso di una riunione del Consiglio, con annotazione nel verbale della relativa seduta, oppure mediante comunicazione scritta al Presidente e da questi riportata all’interno della successiva riunione del Consiglio. Il Consigliere decaduto o dimissionario può essere sostituito, ove esista, dal Socio risultato primo dei non eletti dall’Assemblea dei Soci che ha nominato il Consiglio direttivo in carica; diversamente la prima Assemblea dei Soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause venga meno la maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo, l’intero Consiglio decade e dovrà essere convocata un’apposita Assemblea per la nomina del nuovo Organo sociale. Il Consiglio direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai due terzi dei Consiglieri. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicendo nuove elezioni entro trenta giorni. A ciò provvede il Presidente uscente; in sua mancanza o inadempienza, provvede il Consigliere uscente più anziano di età diverso dal Presidente; in sua mancanza o inadempienza, provvede il Presidente del Collegio dei Sindaci ovvero il Sindaco unico, se nominati. Art. 21 - Presidente e VicepresidenteIl Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione e la rappresenta anche verso i terzi; egli convoca e presiede il Consiglio; può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio direttivo, che dovranno essere sottoposti a ratifica nella prima riunione utile. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, ne assume le mansioni. Art. 22 - Organo di controlloIl Collegio dei Sindaci revisori, ovvero il Sindaco unico revisore è un organismo di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge, o l’Assemblea lo ritenga opportuno, verrà nominato un Collegio dei Sindaci revisori formato da tre componenti, ovvero un Sindaco unico, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all’Associazione. Gli incarichi di Consigliere e Sindaco revisore sono incompatibili fra loro; ai Sindaci si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell’Associazione e moralità. L’Organo di controllo, se nominato, vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L’Organo di controllo ha il compito di dirimere le controversie insorte tra Soci, tra questi e gli Organi dirigenti e di emettere, ove nel caso, i provvedimenti disciplinari. L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il Bilancio sociale, quando redatto per obbligo di legge o per scelta dell’Assemblea, lo sia in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai Sindaci, o dal Sindaco unico. L’Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, esso può chiedere agli Amministratori (il Consiglio direttivo e il Presidente) notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Delle deliberazioni è redatto verbale, conservato nel Libro dei verbali dell’Organo di controllo ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo. |
| Ultimo aggiornamento Martedì 31 Marzo 2026 01:21 |
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