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Statuto del Circolo Culturale e Ricreativo Nuovi Orizzonti APS PDF Stampa Email
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Martedì 22 Giugno 2021 00:00
Indice
Statuto del Circolo Culturale e Ricreativo Nuovi Orizzonti APS
TITOLO I – Principi, Finalità, Settori d’iniziativa e d’intervento
TITOLO II - Soci
TITOLO III - Patrimonio sociale e rendicontazione
TITOLO IV - Organismi dell’Associazione
TITOLO V - Norme sullo scioglimento e disposizioni finali
Tutte le pagine

Art. 1 - Denominazione e sede

L’Associazione culturale e ricreativa, denominata “Circolo Culturale e Ricreativo Nuovi Orizzonti APS”, è un’associazione di promozione sociale ai sensi delle norme del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, di seguito indicato come CTS) e successive mod. e int., e delle norme del Codice civile in materia di associazioni.

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS).

Essa ha sede legale a Udine (UD), in via Brescia n. 3, località Rizzi.

Il trasferimento della sede legale all’interno del Comune è deliberato dall’Assemblea dei Soci, e non comporta modifica statutaria.

L’Associazione è aderente all’associazione e rete associativa “ARCI APS”, e ne adotta la tessera nazionale quale tessera sociale.

L’Associazione si è costituita, di fatto, il 15 marzo 1969 e, per atto pubblico del Notaio Alberto Menazzi, rep. 20517/3556, il 13 marzo 1972, con l’originaria denominazione di “CIRCOLO GIOVANILE RIZZI NUOVI ORIZZONTI”. L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dai Regolamenti interni approvati dai suoi Organi sociali. D’ora in avanti, in questo documento, l’Associazione culturale, ricreativa, di promozione sociale “Circolo Culturale e Ricreativo Nuovi Orizzonti APS” sarà denominata “Associazione”.


TITOLO I - Principi, Finalità, Settori d’iniziativa e d’intervento

Art. 2 - Principi, definizioni e finalità

L’Associazione, Ente del Terzo Settore, è un centro di vita associativa; è autonoma, apartitica, aconfessionale, pluralista, a carattere volontario e democratico; la sua durata è illimitata.

L’Associazione non persegue finalità di lucro e non distribuisce, in alcuna forma, diretta oppure indiretta, utili o avanzi di gestione, fondi, o riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, componenti del Consiglio direttivo e altri componenti degli Organi dell’Associazione, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né durante la sua vita, né all’atto del suo scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Lo scopo principale dell’Associazione è promuovere socialità, mutualismo e solidarietà, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri Soci, come dell’intera comunità.

Sono finalità dell’Associazione:

  1. la promozione del benessere delle persone e la valorizzazione del diritto alla felicità;
  2. la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e la fruizione culturale, con particolare riguardo alle attività ed alle esigenze di espressione dei giovani; la diffusione della cultura scientifica e umanistica, intesa come autentica crescita conoscitiva;
  3. la promozione della conoscenza e della pratica della musica, nelle sue varie espressioni;
  4. il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso universale alla conoscenza, al sapere, all'educazione, alla cultura, all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione, la promozione dell'inclusione digitale;
  5. la promozione del volontariato inteso come partecipazione democratica e diretta della persona alle azioni di cittadinanza, di cooperazione, di solidarietà, e di crescita culturale e sociale;
  6. la promozione di un approccio di genere nell’Associazione e nella società, la piena valorizzazione delle potenzialità delle donne, delle loro esigenze e del loro ruolo come elemento fondante una società giusta e migliore per tutti, la lotta a ogni forma di discriminazione e di violenza;
  7. l’educazione alla responsabilità civile e alla cittadinanza, la promozione della partecipazione, dell’inclusione e della coesione sociale, della democrazia e dei diritti;
  8. la promozione e l’ampliamento dei luoghi, delle occasioni e delle attività ludiche, di socialità, sportive, fisiche e motorie, con finalità formative, didattiche, ricreative e culturali, finalizzate alla crescita individuale e collettiva e alla promozione di stili di vita attivi incentrati sul movimento e a migliorare la qualità della vita dei soci e dei cittadini, favorendo il corretto mantenimento del benessere psico-fisico nella sua totalità;
  9. la promozione della conoscenza delle nuove e moderne forme di comunicazione e lo sviluppo di capacità editoriali all’interno dell’Associazione;
  10. l’affermazione della cultura della legalità;
  11. l’affermazione della cultura democratica, dei valori della Resistenza, anche perpetuandone la memoria collettiva;
  12. l’impegno per una cultura e un movimento di cittadinanza mondiale e per l’affermazione della giustizia sociale e la globalizzazione dei diritti umani;
  13. la promozione di attività educative e formative permanenti lungo l’arco della vita, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche territoriali e le istituzioni decentrate di competenza e riferimento;
  14. la promozione del protagonismo delle nuove generazioni e dell’associazionismo giovanile;
  15. la promozione e la tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, attraverso il pieno riconoscimento della cittadinanza delle giovani generazioni, per dare sostegno alla loro soggettività positiva, finalizzata alla realizzazione di adeguati spazi di vita e all’attivazione di efficaci strumenti di partecipazione;
  16. la promozione e la tutela dei diritti delle persone anziane, di percorsi finalizzati a sostenere l’invecchiamento attivo e la piena partecipazione delle persone anziane alla vita familiare, sociale, economica, lavorativa; la tutela delle fragilità ed il sostegno alle relazioni intergenerazionali;
  17. la promozione di politiche di sostegno e valorizzazione delle persone con disabilità;
  18. la promozione di servizi rivolti alla comunità e alle persone, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione di diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio;
  19. la promozione della cultura della convivenza civile, delle pari opportunità, delle differenze culturali, etniche, religiose, e di genere, della tutela delle diversità linguistiche;
  20. la promozione e la pratica delle forme di servizio civile universale e regionale e di impiego nei progetti all’estero previste dalla legislazione nazionale, dalle legislazioni regionali e da quella europea;
  21. la promozione di una società aperta e multiculturale, dove diversità e interculturalità siano una risorsa;
  22. il ripudio della guerra e l’impegno per l’affermazione di una cultura nonviolenta e pacifista e della ricerca della soluzione nonviolenta dei conflitti, l’azione politica per il disarmo, la riconversione industriale bellica e la riduzione delle spese militari;
  23. l’impegno a favore della realizzazione di una società ecosostenibile, che faccia della difesa e della salvaguardia dell’ambiente, dell’ecosistema, dell’economia circolare e della giustizia climatica, l’architrave di una società e di un’economia sostenibile; la promozione delle fonti energetiche rinnovabili e il sostegno alla formazione di una coscienza ambientale;
  24. la promozione della cultura della salvaguardia, della valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico, architettonico, ambientale e culturale, con particolare riferimento alla realtà friulana;
  25. la promozione del turismo sociale e sostenibile e dei viaggi a valenza culturale e formativa come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone e dei territori in cui vivono.

L’Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita, dai propri soci e non soci.

L’Associazione provvede a istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell’Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni determinate dal Consiglio direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

I Soci volontari, e i volontari non soci, che prestano attività di volontariato, sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

L’Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri Soci, fatti salvi le condizioni e i limiti previsti dalle leggi vigenti.

Art. 3 - Attività

L’Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del CTS, ed in particolare:

  1. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS;
  2. organizzazione e gestione di attività culturali di interesse scientifico e umanistico;
  3. attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche territoriali e le istituzioni decentrate di competenza e riferimento;
  4. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
  5. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, al contrasto della povertà educativa e delle relative conseguenze;
  6. organizzazione di iniziative tese a sviluppare la conoscenza dell’ambiente e del territorio, dell’utilizzazione accorta e razionale delle risorse della natura e del territorio, e della tutela e protezione degli animali;
  7. organizzazione di iniziative tese a formare e accrescere la conoscenza e la cultura della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico;
  8. organizzazione di iniziative volte a diffondere la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
  9. organizzazione di iniziative volte alla promozione e alla tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale previste dall’art. 5 del CTS, alla promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
  10. organizzazione di iniziative volte all’accoglienza, all’inclusione e all’integrazione sociale dei migranti.

Le attività di interesse generale sono realizzate dall’Associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, mediante la promozione e l’organizzazione di:

- conferenze, convegni, dibattiti, mostre, rassegne, festival, e ogni altra possibile tipologia di manifestazione culturale, artistica, musicale, educativa e di formazione civica e sociale;

- corsi e seminari di formazione culturale, scientifica, artistica e musicale, visite guidate ai beni storici, culturali, dell’arte, naturalistici e paesaggistici;

- corsi e attività ricreative a carattere ludico, sportivo e turistico.

L’Associazione può usufruire di strutture proprie, utilizzare quelle esistenti sul territorio ed attuare quanto ritenuto opportuno, comprese le iniziative mobiliari, immobiliari e finanziarie consentite, comunque non a scopo di lucro, destinate al perseguimento delle finalità statutarie e nel rispetto delle normative vigenti.

L’Associazione può effettuare, nella propria sede, con fini di promozione sociale e in diretta attuazione degli scopi istituzionali, la somministrazione di bevande e alimenti, e l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, purché le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, come previsto dall'art. 85 comma 4 del CTS.

Il Consiglio direttivo documenta nella relazione di missione il carattere complementare delle attività di cui al precedente comma.

L’Associazione, per meglio realizzare le proprie finalità, può collaborare e operare con altre associazioni o enti che perseguano analoghi scopi e obiettivi anche eventualmente non appartenenti alla medesima rete associativa cui essa aderisce, purché tali enti siano appartenenti al Terzo settore ovvero non abbiano scopo di lucro.

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto.

Il Consiglio direttivo documenta nella relazione di missione il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al precedente comma.


TITOLO II - Soci

Art. 4 - Adesione all’Associazione

l numero degli Soci è illimitato, ma non può essere inferiore a quello minimo previsto dall’articolo 35, comma 1, del CTS.

Possono aderire all’Associazione:

- le persone fisiche, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa,

- gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro,

che si riconoscono nei principi e nelle finalità individuati nel presente Statuto ed accettano le regole in esso stabilite, in quelle fissate nei regolamenti approvati dall’Assemblea e nelle deliberazioni adottate e comunicate dagli Organi sociali.

Il numero di enti del Terzo settore o senza scopo di lucro non deve comunque superare il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associati.

I minori di 18 anni possono assumere la qualifica di Socio previo consenso dei genitori o tutori, e godono dei diritti di voto in Assemblea per il tramite dei loro genitori o tutori.

Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 7. Non sono pertanto ammesse iscrizioni temporanee, limitative dei diritti e doveri dei soci, e/o strumentalmente connesse a singole attività.

Gli aspiranti Soci devono presentare domanda al Consiglio direttivo, indicandovi il proprio nome e cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, unitamente alla dichiarazione di accettare ed attenersi allo Statuto, ai Regolamenti interni, e alle deliberazioni degli Organi sociali.

Le persone giuridiche e gli enti senza personalità giuridica propongono la domanda di adesione per mezzo del proprio rappresentante legale; in tale domanda gli enti e associazioni aspiranti soci devono qualificarsi come enti del Terzo settore o senza scopo di lucro.

Tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alle norme sulla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’Associazione, nel rispetto delle norme stabilite dal Regolamento (UE) 2016/679.

È compito del Consiglio direttivo, ovvero di uno o più Consiglieri da esso a ciò espressamente delegati, esaminare le domande ricevute, entro trenta giorni dalla domanda di adesione, verificare che gli aspiranti Soci siano in possesso dei requisiti previsti e deliberare in merito. Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera associativa di ARCI APS, e il nominativo dell’Associato, con i relativi dati anagrafici, sarà annotato nel Libro dei Soci.

A seguito dell’accettazione il Socio diventa titolare di diritti e doveri nei confronti dell’Associazione, nonché dell’Associazione nazionale cui essa aderisce.

Nel caso la domanda sia respinta il Presidente dell’Associazione deve comunicare all’interessato i motivi del rigetto, entro trenta giorni dalla decisione.

L’interessato può, entro trenta giorni dalla comunicazione di rigetto della sua domanda, presentare ricorso all’Organo di controllo di cui al successivo art. 22, se nominato o, in assenza di questo, al Presidente dell’Associazione; sul ricorso si pronuncia in via definitiva l’Assemblea dei Soci nella sua prima convocazione utile.

Le somme versate per le quote associative non sono rimborsabili né rivalutabili.

Le quote o contributi associativi non sono trasmissibili.

Art. 5 - Presupposti dell’adesione

I Soci sono i principali soggetti dell’iniziativa associativa e politica dell’Associazione. La loro adesione è subordinata all’accettazione di quelle norme e principi inderogabili che sono il fondamento etico e giuridico dell’Associazione stessa, quali: il perseguimento di finalità di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l’assenza di fini di lucro, i principi di democrazia e di uguaglianza, la partecipazione e la collegialità, la trasparenza amministrativa, la titolarità di diritti fondamentali per tutti gli associati.

L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità e uguaglianza dei diritti di tutti gli Associati.

Art. 6 - Diritti e doveri degli Associati

Gli Associati hanno diritto a:

  • frequentare la sede dell’Associazione;
  • concorrere all’elaborazione e alla realizzazione del programma di attività, delle singole iniziative e manifestazioni, e partecipare a tutte le iniziative, manifestazioni e attività promosse;
  • discutere e approvare i bilanci e rendiconti annuali;
  • discutere e approvare le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico-programmatico;
  • eleggere gli Organi sociali e di controllo, ed essere eletti negli stessi;
  • esaminare i Libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio direttivo;
  • approvare le modifiche allo Statuto, adottare e modificare i regolamenti dell’Associazione, discutere e deliberare in merito a tutti gli oggetti sottoposti al loro esame in Assemblea.

Ai Soci sono garantiti, in ogni caso, con forme e procedure regolamentate, quei diritti di accesso e di partecipazione comuni a tutti gli Associati, in accordo con i principi istituzionali dell’Associazione e in armonia con la legislazione vigente.

Gli Associati sono tenuti a:

  • osservare lo Statuto, i regolamenti, le delibere degli Organi dell’Associazione;
  • effettuare il versamento delle quote annuali, contestualmente all’iscrizione all’Associazione per il primo anno, ed annualmente per i successivi. Il valore dei contributi associativi annuali può variare di anno in anno; il relativo importo è determinato dal Consiglio direttivo. La quota associativa rappresenta un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell’Associazione e non costituisce pertanto, in alcun modo, titolo di proprietà o di partecipazione; essa non dà luogo a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile, né trasmissibile;
  • mantenere un’irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale; in particolare è obbligo del Socio mantenere una condotta di rispetto verso gli altri Soci e verso gli Organi sociali nonché verso il buon nome dell’Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
  • rimettere la risoluzione di eventuali controversie all’Organo di controllo, se istituito o, in mancanza, all’Assemblea dei Soci, per il tramite del Presidente del Consiglio direttivo;
  • osservare le regole stabilite dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l’Associazione aderisce o è affiliata.

Hanno diritto di voto in Assemblea i Soci maggiorenni, i Soci minori di età per il tramite di un loro genitore o tutore, gli Enti di cui al precedente art. 4, che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei Soci e abbiano provveduto al versamento della quota sociale alla data dell'Assemblea; gli Enti associati hanno diritto di voto, per il tramite di un loro rappresentante designato per iscritto.

Il Consiglio direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del Socio, secondo la gravità dell’infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, il rifiuto del rinnovo della tessera sociale, l'espulsione o la radiazione, per i seguenti motivi:

  • inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli Organi sociali;
  • denigrazione dell'Associazione, dei suoi Organi sociali, dei suoi Soci;
  • l'attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
  • il commettere o provocare gravi disordini durante le Assemblee;
  • l’appropriazione indebita di fondi sociali, atti, documenti o comunque beni di proprietà dell'Associazione;
  • l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza; in caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito;
  • l'arrecare danni morali o materiali ad altro Socio ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero l’uso di condotte che manifestino con evidenza l’incompatibilità con i valori, i principi e le finalità espressi nell’art. 2 del presente Statuto.

Art. 7 - Perdita della qualifica di Socio

La qualità di Socio si perde per:

  • dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo;
  • decesso;
  • mancato pagamento della quota associativa annuale;
  • perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;
  • inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli Organi sociali;
  • rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale da parte del Consiglio direttivo;
  • espulsione o radiazione.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti, a seguito di sollecito di versamento anche collettivo, comporta la decadenza del Socio senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione nel Libro dei Soci.

Ogni provvedimento di richiamo scritto, sospensione temporanea, rifiuto del rinnovo della tessera sociale, l'espulsione o radiazione, per i motivi indicati al precedente articolo 6, dovrà essere reso noto al Socio con comunicazione scritta.

Contro ogni provvedimento disciplinare è ammesso ricorso entro trenta giorni all’Organo di controllo, se nominato o, in sua mancanza, al Presidente dell’Associazione, che lo pone all'ordine del giorno della prima Assemblea dei Soci utile, la quale deciderà in via definitiva.


TITOLO III - Patrimonio sociale e rendicontazione

Art. 8 - Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.

Esso è costituito da:

  • beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
  • eccedenze degli esercizi annuali;
  • erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
  • fondo di riserva;
  • partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali proventi, ricavi, rendite, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 9 - Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono:

  • le quote annuali di adesione e tesseramento dei Soci;
  • i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
  • i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
  • i contributi pubblici e privati;
  • le erogazioni liberali;
  • le raccolte fondi;
  • ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

Art. 10 - Esercizio sociale e rendiconto

L’esercizio sociale si svolge dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato all'Assemblea dei Soci, entro il 30 Aprile dell'anno successivo, un bilancio di esercizio, o rendiconto, ai sensi dell’art. 13 del CTS.

Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

La previsione e programmazione economica dell’anno sociale successivo è deliberata dall’Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività dell'Associazione.

Art. 11 - Destinazione del risultato dell’esercizio

Il bilancio, o rendiconto, di cui al precedente articolo dovrà prevedere la costituzione e l’incremento del fondo di riserva. L’utilizzo di tale fondo è vincolato alle decisioni dell’Assemblea dei Soci, che dovranno essere conformi agli scopi istituzionali dell’Associazione e nel rispetto delle norme di legge vigenti per gli Enti del Terzo settore. Il residuo attivo di bilancio sarà devoluto in parte al fondo di riserva; il rimanente sarà reinvestito a favore delle attività istituzionali oppure a copertura di eventuali perdite d’esercizi precedenti; l’Assemblea può comunque destinare l’intero residuo attivo al fondo di riserva.


TITOLO IV - Organismi dell’Associazione

Art. 12 - Compiti degli Organi sociali

Gli Organi sociali, nelle loro diverse specifiche funzioni, hanno il compito di attuare le scelte strategiche assunte dall’Assemblea dei Soci. Attraverso la realizzazione di specifiche iniziative e dotandosi di adeguati strumenti operativi, gli Organi sociali promuovono lo sviluppo e il consolidamento dell’Associazione nel territorio; essi rappresentano l’Associazione nei confronti delle istituzioni, delle organizzazioni politiche e sociali e degli altri soggetti con i quali essa intrattiene rapporti.

Art. 13 - Organi sociali

Sono Organi di direzione dell’Associazione:

  • l’Assemblea dei Soci;
  • il Consiglio direttivo.

Le cariche degli Organi di direzione sono assunte a titolo gratuito. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento degli incarichi assunti e svolti, debitamente documentate.

È Organo di controllo:

  • il Collegio dei Sindaci revisori, ovvero il Sindaco revisore, nei termini previsti al successivo art. 22.

Gli Organi sociali durano in carica tre anni e i componenti sono rieleggibili.

Tramite Regolamento o apposita delibera del Consiglio direttivo, o dell’Organismo interessato, ciascun Organo sociale può attivare, per le proprie convocazioni e riunioni, modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza, o per via elettronica; la partecipazione alle riunioni può essere consentita anche in forma mista, comunicando ai Soci la possibilità di partecipare alternativamente in presenza ovvero mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero mediante espressione del voto per corrispondenza, o in via elettronica, purché sia possibile:

  • verificare l'identità e la legittimazione dell'Associato o, per il Consiglio direttivo e per il Collegio dei Sindaci revisori, del componente dell’Organo sociale interessato;
  • regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  • consentire agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 14 - Assemblea dei Soci

Le riunioni dell’Assemblea sono convocate a cura del Consiglio direttivo tramite avviso scritto, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione, e l'ordine del giorno.

L’avviso è portato a conoscenza dei Soci mediante affissione in bacheca nella sede dell’Associazione e pubblicazione sul suo sito internet; il Consiglio direttivo può, in aggiunta a tali modalità, comunicare ai soci l’avviso di convocazione dell’Assemblea tramite posta elettronica ordinaria.

L’avviso deve essere comunicato ai Soci almeno dieci giorni prima della data della convocazione.

L'Assemblea generale dei Soci può essere convocata in seduta straordinaria dal Consiglio direttivo per motivi che esulano dall’ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli articoli 17, lettere g) e h), e 23, e ogniqualvolta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci revisori, ovvero il Sindaco unico revisore, se nominati, o almeno un quinto dei Soci aventi diritto al voto.

Nel caso in cui l’Assemblea sia indetta a norma del comma precedente essa dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta, e delibera sugli argomenti che ne hanno determinato la convocazione.

Art. 15 - Assemblea dei Soci – validità della costituzione e delle deliberazioni

Hanno diritto di voto in Assemblea tutti i Soci che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei Soci e abbiano provveduto al versamento della quota sociale alla data di svolgimento dell'Assemblea stessa.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei Soci con diritto di voto; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza dei voti dei presenti, salvo le eccezioni di cui in appresso.

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento proposte dal Consiglio direttivo o da almeno un quinto dei Soci è richiesto il voto favorevole di almeno tre quinti degli intervenuti aventi diritto di voto.

Per le delibere riguardanti modifiche allo Statuto determinate dal recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti.

Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione è indispensabile il voto favorevole di quattro quinti degli intervenuti aventi diritto al voto.

Per le delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'art. 23.

Il voto è personale e non sono ammesse deleghe.

Art. 16 - Assemblea dei Soci – funzionamento, atti

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente oppure, in assenza anche di questo, da un Socio eletto dall’Assemblea stessa. Il Presidente dell’Assemblea propone un segretario verbalizzante, che viene eletto in seno alla stessa.

Le votazioni avvengono, di norma, per alzata di mano.

Per l'elezione degli Organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto, salvo che l’Assemblea non deliberi il voto palese, o secondo le modalità previste dal Regolamento eventualmente adottato.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni assembleari sono riportate sul Libro verbali delle Assemblee a cura del Segretario che li firma insieme al Presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all’interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti, a disposizione dei Soci per la consultazione.

Art. 17 - Assemblea dei Soci – compiti

L’Assemblea dei Soci, costituita a norma del precedente art. 15, ha i seguenti compiti:

  1. elegge e revoca il Consiglio direttivo determinandone preventivamente il numero dei componenti;
  2. nomina e revoca, nei casi previsti dagli articoli 30 e 31 del CTS, ovvero quando lo ritenga opportuno, il Collegio dei Sindaci revisori, o il Sindaco revisore, e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  3. approva il Bilancio di esercizio o il Rendiconto, e l'eventuale Bilancio sociale, il programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico-programmatico;
  4. delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l’azione di responsabilità nei loro confronti;
  5. delibera sui ricorsi da parte degli aspiranti Soci, di cui al precedente art. 4, e sui provvedimenti nei confronti dei Soci, di cui al precedente art. 6;
  6. delibera sull’assunzione dei Regolamenti interni eventualmente richiesti dalla legge ovvero portati al suo esame dal Consiglio direttivo;
  7. delibera sulle modificazioni dello Statuto;
  8. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
  9. delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale ad essa sottoposte;
  10. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza e/o portati al suo esame da parte del Consiglio direttivo.

All'assemblea sono comunque attribuite tutte le competenze inderogabili di cui all'articolo 25 del Codice del terzo settore.

Art. 18 - Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci; esso è composto da un minimo di 5 a un massimo di 15 eletti fra i Soci; in numero non superiore a un quinto del totale dei suoi componenti, possono essere eletti rappresentanti degli Enti associati.

Il Consiglio direttivo è l'Organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, ed ha potere di rappresentanza generale dell’Associazione.

Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Non può essere nominato nel Consiglio direttivo l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi, come previsto dall’art. 2382 del Codice civile.

Il Consiglio direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di non Soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando lo ritenga indispensabile, specifici rapporti professionali, secondo quanto previsto dall'art. 2, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall’Assemblea.

Il Consiglio direttivo elegge al suo interno:

  • il Presidente;
  • il Vicepresidente;
  • il Segretario, che cura gli aspetti organizzativi dell'Associazione, redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio, in assenza del Presidente e del Vicepresidente;
  • il Tesoriere, che tiene la cassa e cura gli aspetti di carattere amministrativo.

In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, Vicepresidente o Segretario è facoltà del Consiglio direttivo eleggere un nuovo incaricato all’interno dei propri componenti in carica e, se necessario, provvedere alla reintegrazione di un componente nel Consiglio secondo le norme stabilite all’articolo 20 del presente Statuto.

Il Consiglio direttivo può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Art. 19 - Consiglio direttivo – compiti

Sono compiti del Consiglio direttivo:

  • convocare l'Assemblea dei Soci;
  • eseguire le delibere dell'Assemblea;
  • formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
  • predisporre il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra il bilancio medesimo, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie; il bilancio può essere redatto nella forma di rendiconto per cassa, nel caso in cui non siano superati, per due anni consecutivi, i limiti previsti dall’art. 13, comma 2, del CTS;
  • predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;
  • individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell'art. 13 comma 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
  • predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e programmazione economica dell’anno sociale;
  • predisporre gli eventuali regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell’Assemblea;
  • deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento, all’interno delle linee guida definite dall’Assemblea;
  • deliberare circa l'ammissione dei Soci, cui può delegare uno o più Consiglieri;
  • deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
  • sovrintendere all’ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione e, all’interno delle linee guida espresse dall’Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell’Associazione;
  • stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
  • curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
  • decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
  • presentare all’Assemblea, alla scadenza del proprio incarico, una relazione complessiva sull’attività inerente il medesimo.

Art. 20 - Consiglio direttivo – funzionamento

Il Consiglio direttivo si riunisce di norma una volta al mese e/o sulla base delle esigenze determinate dall’organizzazione delle attività, o su convocazione del Presidente, e quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei Consiglieri.

È da ritenersi valido il Consiglio direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei Consiglieri.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio direttivo ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il Consigliere che senza giustificato motivo non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Nella prima convocazione utile, il Consiglio direttivo prende atto della decadenza.

È facoltà del Consigliere rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante comunicazione nel corso di una riunione del Consiglio, con annotazione nel verbale della relativa seduta, oppure mediante comunicazione scritta al Presidente e da questi riportata all’interno della successiva riunione del Consiglio.

Il Consigliere decaduto o dimissionario può essere sostituito, ove esista, dal Socio risultato primo dei non eletti dall’Assemblea dei Soci che ha nominato il Consiglio direttivo in carica; diversamente la prima Assemblea dei Soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause venga meno la maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo, l’intero Consiglio decade e dovrà essere convocata un’apposita Assemblea per la nomina del nuovo Organo sociale.

Il Consiglio direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai due terzi dei Consiglieri.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicendo nuove elezioni entro trenta giorni. A ciò provvede il Presidente uscente; in sua mancanza o inadempienza, provvede il Consigliere uscente più anziano di età diverso dal Presidente; in sua mancanza o inadempienza, provvede il Presidente del Collegio dei Sindaci ovvero il Sindaco unico, se nominati.

Art. 21 - Presidente e Vicepresidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione e la rappresenta anche verso i terzi; egli convoca e presiede il Consiglio; può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio direttivo, che dovranno essere sottoposti a ratifica nella prima riunione utile.

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, ne assume le mansioni.

Art. 22 - Organo di controllo

Il Collegio dei Sindaci revisori, ovvero il Sindaco unico revisore è un organismo di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge, o l’Assemblea lo ritenga opportuno, verrà nominato un Collegio dei Sindaci revisori formato da tre componenti, ovvero un Sindaco unico, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all’Associazione.

Gli incarichi di Consigliere e Sindaco revisore sono incompatibili fra loro; ai Sindaci si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell’Associazione e moralità.

L’Organo di controllo, se nominato, vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L’Organo di controllo ha il compito di dirimere le controversie insorte tra Soci, tra questi e gli Organi dirigenti e di emettere, ove nel caso, i provvedimenti disciplinari.

L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il Bilancio sociale, quando redatto per obbligo di legge o per scelta dell’Assemblea, lo sia in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai Sindaci, o dal Sindaco unico.

L’Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, esso può chiedere agli Amministratori (il Consiglio direttivo e il Presidente) notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle deliberazioni è redatto verbale, conservato nel Libro dei verbali dell’Organo di controllo ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.


TITOLO V - Norme sullo scioglimento e disposizioni finali

Art. 23 - Scioglimento dell’Associazione

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere assunta da almeno i quattro quinti degli intervenuti aventi diritto al voto da parte di un'Assemblea valida, alla presenza della maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto al voto. Ove non si riscontri tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l’ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento può comunque essere deliberato a maggioranza dei presenti, da una Assemblea appositamente convocata.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio competente del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aderenti ad ARCI APS, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e nel rispetto di quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione del patrimonio residuo tra i Soci.

Art. 24 - Norme finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto o dai Regolamenti interni, quando adottati, è competente a deliberare l'Assemblea dei Soci, e valgono le norme del CTS, del Codice Civile e delle altre norme vigenti.

 

Approvato dall’Assemblea dei Soci del 28 maggio 2021.

 

Il Presidente dell’Assemblea

Samanta Franz

Il Segretario verbalizzante

Cosimo Tedone

 

Ultimo aggiornamento Martedì 31 Marzo 2026 01:21