| Statuto del Circolo Culturale e Ricreativo Nuovi Orizzonti APS |
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| Martedì 22 Giugno 2021 00:00 | ||
Art. 1 - Denominazione e sedeL’Associazione culturale e ricreativa, denominata “Circolo Culturale e Ricreativo Nuovi Orizzonti APS”, è un’associazione di promozione sociale ai sensi delle norme del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, di seguito indicato come CTS) e successive mod. e int., e delle norme del Codice civile in materia di associazioni. L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS). Essa ha sede legale a Udine (UD), in via Brescia n. 3, località Rizzi. Il trasferimento della sede legale all’interno del Comune è deliberato dall’Assemblea dei Soci, e non comporta modifica statutaria. L’Associazione è aderente all’associazione e rete associativa “ARCI APS”, e ne adotta la tessera nazionale quale tessera sociale. L’Associazione si è costituita, di fatto, il 15 marzo 1969 e, per atto pubblico del Notaio Alberto Menazzi, rep. 20517/3556, il 13 marzo 1972, con l’originaria denominazione di “CIRCOLO GIOVANILE RIZZI NUOVI ORIZZONTI”. L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dai Regolamenti interni approvati dai suoi Organi sociali. D’ora in avanti, in questo documento, l’Associazione culturale, ricreativa, di promozione sociale “Circolo Culturale e Ricreativo Nuovi Orizzonti APS” sarà denominata “Associazione”. TITOLO I - Principi, Finalità, Settori d’iniziativa e d’interventoArt. 2 - Principi, definizioni e finalitàL’Associazione, Ente del Terzo Settore, è un centro di vita associativa; è autonoma, apartitica, aconfessionale, pluralista, a carattere volontario e democratico; la sua durata è illimitata. L’Associazione non persegue finalità di lucro e non distribuisce, in alcuna forma, diretta oppure indiretta, utili o avanzi di gestione, fondi, o riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, componenti del Consiglio direttivo e altri componenti degli Organi dell’Associazione, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né durante la sua vita, né all’atto del suo scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Lo scopo principale dell’Associazione è promuovere socialità, mutualismo e solidarietà, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri Soci, come dell’intera comunità. Sono finalità dell’Associazione:
L’Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita, dai propri soci e non soci. L’Associazione provvede a istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell’Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni determinate dal Consiglio direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. I Soci volontari, e i volontari non soci, che prestano attività di volontariato, sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi. L’Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri Soci, fatti salvi le condizioni e i limiti previsti dalle leggi vigenti. Art. 3 - AttivitàL’Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del CTS, ed in particolare:
Le attività di interesse generale sono realizzate dall’Associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, mediante la promozione e l’organizzazione di: - conferenze, convegni, dibattiti, mostre, rassegne, festival, e ogni altra possibile tipologia di manifestazione culturale, artistica, musicale, educativa e di formazione civica e sociale; - corsi e seminari di formazione culturale, scientifica, artistica e musicale, visite guidate ai beni storici, culturali, dell’arte, naturalistici e paesaggistici; - corsi e attività ricreative a carattere ludico, sportivo e turistico. L’Associazione può usufruire di strutture proprie, utilizzare quelle esistenti sul territorio ed attuare quanto ritenuto opportuno, comprese le iniziative mobiliari, immobiliari e finanziarie consentite, comunque non a scopo di lucro, destinate al perseguimento delle finalità statutarie e nel rispetto delle normative vigenti. L’Associazione può effettuare, nella propria sede, con fini di promozione sociale e in diretta attuazione degli scopi istituzionali, la somministrazione di bevande e alimenti, e l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, purché le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, come previsto dall'art. 85 comma 4 del CTS. Il Consiglio direttivo documenta nella relazione di missione il carattere complementare delle attività di cui al precedente comma. L’Associazione, per meglio realizzare le proprie finalità, può collaborare e operare con altre associazioni o enti che perseguano analoghi scopi e obiettivi anche eventualmente non appartenenti alla medesima rete associativa cui essa aderisce, purché tali enti siano appartenenti al Terzo settore ovvero non abbiano scopo di lucro. L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto. Il Consiglio direttivo documenta nella relazione di missione il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al precedente comma. TITOLO II - SociArt. 4 - Adesione all’Associazionel numero degli Soci è illimitato, ma non può essere inferiore a quello minimo previsto dall’articolo 35, comma 1, del CTS. Possono aderire all’Associazione: - le persone fisiche, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa, - gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, che si riconoscono nei principi e nelle finalità individuati nel presente Statuto ed accettano le regole in esso stabilite, in quelle fissate nei regolamenti approvati dall’Assemblea e nelle deliberazioni adottate e comunicate dagli Organi sociali. Il numero di enti del Terzo settore o senza scopo di lucro non deve comunque superare il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associati. I minori di 18 anni possono assumere la qualifica di Socio previo consenso dei genitori o tutori, e godono dei diritti di voto in Assemblea per il tramite dei loro genitori o tutori. Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 7. Non sono pertanto ammesse iscrizioni temporanee, limitative dei diritti e doveri dei soci, e/o strumentalmente connesse a singole attività. Gli aspiranti Soci devono presentare domanda al Consiglio direttivo, indicandovi il proprio nome e cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, unitamente alla dichiarazione di accettare ed attenersi allo Statuto, ai Regolamenti interni, e alle deliberazioni degli Organi sociali. Le persone giuridiche e gli enti senza personalità giuridica propongono la domanda di adesione per mezzo del proprio rappresentante legale; in tale domanda gli enti e associazioni aspiranti soci devono qualificarsi come enti del Terzo settore o senza scopo di lucro. Tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alle norme sulla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’Associazione, nel rispetto delle norme stabilite dal Regolamento (UE) 2016/679. È compito del Consiglio direttivo, ovvero di uno o più Consiglieri da esso a ciò espressamente delegati, esaminare le domande ricevute, entro trenta giorni dalla domanda di adesione, verificare che gli aspiranti Soci siano in possesso dei requisiti previsti e deliberare in merito. Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera associativa di ARCI APS, e il nominativo dell’Associato, con i relativi dati anagrafici, sarà annotato nel Libro dei Soci. A seguito dell’accettazione il Socio diventa titolare di diritti e doveri nei confronti dell’Associazione, nonché dell’Associazione nazionale cui essa aderisce. Nel caso la domanda sia respinta il Presidente dell’Associazione deve comunicare all’interessato i motivi del rigetto, entro trenta giorni dalla decisione. L’interessato può, entro trenta giorni dalla comunicazione di rigetto della sua domanda, presentare ricorso all’Organo di controllo di cui al successivo art. 22, se nominato o, in assenza di questo, al Presidente dell’Associazione; sul ricorso si pronuncia in via definitiva l’Assemblea dei Soci nella sua prima convocazione utile. Le somme versate per le quote associative non sono rimborsabili né rivalutabili. Le quote o contributi associativi non sono trasmissibili. Art. 5 - Presupposti dell’adesioneI Soci sono i principali soggetti dell’iniziativa associativa e politica dell’Associazione. La loro adesione è subordinata all’accettazione di quelle norme e principi inderogabili che sono il fondamento etico e giuridico dell’Associazione stessa, quali: il perseguimento di finalità di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l’assenza di fini di lucro, i principi di democrazia e di uguaglianza, la partecipazione e la collegialità, la trasparenza amministrativa, la titolarità di diritti fondamentali per tutti gli associati. L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità e uguaglianza dei diritti di tutti gli Associati. Art. 6 - Diritti e doveri degli AssociatiGli Associati hanno diritto a:
Ai Soci sono garantiti, in ogni caso, con forme e procedure regolamentate, quei diritti di accesso e di partecipazione comuni a tutti gli Associati, in accordo con i principi istituzionali dell’Associazione e in armonia con la legislazione vigente. Gli Associati sono tenuti a:
Hanno diritto di voto in Assemblea i Soci maggiorenni, i Soci minori di età per il tramite di un loro genitore o tutore, gli Enti di cui al precedente art. 4, che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei Soci e abbiano provveduto al versamento della quota sociale alla data dell'Assemblea; gli Enti associati hanno diritto di voto, per il tramite di un loro rappresentante designato per iscritto. Il Consiglio direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del Socio, secondo la gravità dell’infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, il rifiuto del rinnovo della tessera sociale, l'espulsione o la radiazione, per i seguenti motivi:
Art. 7 - Perdita della qualifica di SocioLa qualità di Socio si perde per:
Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti, a seguito di sollecito di versamento anche collettivo, comporta la decadenza del Socio senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione nel Libro dei Soci. Ogni provvedimento di richiamo scritto, sospensione temporanea, rifiuto del rinnovo della tessera sociale, l'espulsione o radiazione, per i motivi indicati al precedente articolo 6, dovrà essere reso noto al Socio con comunicazione scritta. Contro ogni provvedimento disciplinare è ammesso ricorso entro trenta giorni all’Organo di controllo, se nominato o, in sua mancanza, al Presidente dell’Associazione, che lo pone all'ordine del giorno della prima Assemblea dei Soci utile, la quale deciderà in via definitiva. TITOLO III - Patrimonio sociale e rendicontazioneArt. 8 - Patrimonio socialeIl patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali. Esso è costituito da:
Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali proventi, ricavi, rendite, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Art. 9 - Fonti di finanziamentoLe fonti di finanziamento dell'Associazione sono:
Art. 10 - Esercizio sociale e rendicontoL’esercizio sociale si svolge dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato all'Assemblea dei Soci, entro il 30 Aprile dell'anno successivo, un bilancio di esercizio, o rendiconto, ai sensi dell’art. 13 del CTS. Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. La previsione e programmazione economica dell’anno sociale successivo è deliberata dall’Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività dell'Associazione. Art. 11 - Destinazione del risultato dell’esercizioIl bilancio, o rendiconto, di cui al precedente articolo dovrà prevedere la costituzione e l’incremento del fondo di riserva. L’utilizzo di tale fondo è vincolato alle decisioni dell’Assemblea dei Soci, che dovranno essere conformi agli scopi istituzionali dell’Associazione e nel rispetto delle norme di legge vigenti per gli Enti del Terzo settore. Il residuo attivo di bilancio sarà devoluto in parte al fondo di riserva; il rimanente sarà reinvestito a favore delle attività istituzionali oppure a copertura di eventuali perdite d’esercizi precedenti; l’Assemblea può comunque destinare l’intero residuo attivo al fondo di riserva. TITOLO IV - Organismi dell’AssociazioneArt. 12 - Compiti degli Organi socialiGli Organi sociali, nelle loro diverse specifiche funzioni, hanno il compito di attuare le scelte strategiche assunte dall’Assemblea dei Soci. Attraverso la realizzazione di specifiche iniziative e dotandosi di adeguati strumenti operativi, gli Organi sociali promuovono lo sviluppo e il consolidamento dell’Associazione nel territorio; essi rappresentano l’Associazione nei confronti delle istituzioni, delle organizzazioni politiche e sociali e degli altri soggetti con i quali essa intrattiene rapporti. Art. 13 - Organi socialiSono Organi di direzione dell’Associazione:
Le cariche degli Organi di direzione sono assunte a titolo gratuito. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento degli incarichi assunti e svolti, debitamente documentate. È Organo di controllo:
Gli Organi sociali durano in carica tre anni e i componenti sono rieleggibili. Tramite Regolamento o apposita delibera del Consiglio direttivo, o dell’Organismo interessato, ciascun Organo sociale può attivare, per le proprie convocazioni e riunioni, modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza, o per via elettronica; la partecipazione alle riunioni può essere consentita anche in forma mista, comunicando ai Soci la possibilità di partecipare alternativamente in presenza ovvero mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero mediante espressione del voto per corrispondenza, o in via elettronica, purché sia possibile:
Art. 14 - Assemblea dei SociLe riunioni dell’Assemblea sono convocate a cura del Consiglio direttivo tramite avviso scritto, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione, e l'ordine del giorno. L’avviso è portato a conoscenza dei Soci mediante affissione in bacheca nella sede dell’Associazione e pubblicazione sul suo sito internet; il Consiglio direttivo può, in aggiunta a tali modalità, comunicare ai soci l’avviso di convocazione dell’Assemblea tramite posta elettronica ordinaria. L’avviso deve essere comunicato ai Soci almeno dieci giorni prima della data della convocazione. L'Assemblea generale dei Soci può essere convocata in seduta straordinaria dal Consiglio direttivo per motivi che esulano dall’ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli articoli 17, lettere g) e h), e 23, e ogniqualvolta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci revisori, ovvero il Sindaco unico revisore, se nominati, o almeno un quinto dei Soci aventi diritto al voto. Nel caso in cui l’Assemblea sia indetta a norma del comma precedente essa dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta, e delibera sugli argomenti che ne hanno determinato la convocazione. Art. 15 - Assemblea dei Soci – validità della costituzione e delle deliberazioniHanno diritto di voto in Assemblea tutti i Soci che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei Soci e abbiano provveduto al versamento della quota sociale alla data di svolgimento dell'Assemblea stessa. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei Soci con diritto di voto; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza dei voti dei presenti, salvo le eccezioni di cui in appresso. Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento proposte dal Consiglio direttivo o da almeno un quinto dei Soci è richiesto il voto favorevole di almeno tre quinti degli intervenuti aventi diritto di voto. Per le delibere riguardanti modifiche allo Statuto determinate dal recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti. Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione è indispensabile il voto favorevole di quattro quinti degli intervenuti aventi diritto al voto. Per le delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'art. 23. Il voto è personale e non sono ammesse deleghe. Art. 16 - Assemblea dei Soci – funzionamento, attiL'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente oppure, in assenza anche di questo, da un Socio eletto dall’Assemblea stessa. Il Presidente dell’Assemblea propone un segretario verbalizzante, che viene eletto in seno alla stessa. Le votazioni avvengono, di norma, per alzata di mano. Per l'elezione degli Organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto, salvo che l’Assemblea non deliberi il voto palese, o secondo le modalità previste dal Regolamento eventualmente adottato. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto. Le deliberazioni assembleari sono riportate sul Libro verbali delle Assemblee a cura del Segretario che li firma insieme al Presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all’interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti, a disposizione dei Soci per la consultazione. Art. 17 - Assemblea dei Soci – compitiL’Assemblea dei Soci, costituita a norma del precedente art. 15, ha i seguenti compiti:
All'assemblea sono comunque attribuite tutte le competenze inderogabili di cui all'articolo 25 del Codice del terzo settore. Art. 18 - Consiglio direttivoIl Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci; esso è composto da un minimo di 5 a un massimo di 15 eletti fra i Soci; in numero non superiore a un quinto del totale dei suoi componenti, possono essere eletti rappresentanti degli Enti associati. Il Consiglio direttivo è l'Organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, ed ha potere di rappresentanza generale dell’Associazione. Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Non può essere nominato nel Consiglio direttivo l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi, come previsto dall’art. 2382 del Codice civile. Il Consiglio direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di non Soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando lo ritenga indispensabile, specifici rapporti professionali, secondo quanto previsto dall'art. 2, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall’Assemblea. Il Consiglio direttivo elegge al suo interno:
In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, Vicepresidente o Segretario è facoltà del Consiglio direttivo eleggere un nuovo incaricato all’interno dei propri componenti in carica e, se necessario, provvedere alla reintegrazione di un componente nel Consiglio secondo le norme stabilite all’articolo 20 del presente Statuto. Il Consiglio direttivo può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione. Art. 19 - Consiglio direttivo – compitiSono compiti del Consiglio direttivo:
Art. 20 - Consiglio direttivo – funzionamentoIl Consiglio direttivo si riunisce di norma una volta al mese e/o sulla base delle esigenze determinate dall’organizzazione delle attività, o su convocazione del Presidente, e quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei Consiglieri. È da ritenersi valido il Consiglio direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei Consiglieri. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta. Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio direttivo ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo. I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il Consigliere che senza giustificato motivo non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Nella prima convocazione utile, il Consiglio direttivo prende atto della decadenza. È facoltà del Consigliere rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante comunicazione nel corso di una riunione del Consiglio, con annotazione nel verbale della relativa seduta, oppure mediante comunicazione scritta al Presidente e da questi riportata all’interno della successiva riunione del Consiglio. Il Consigliere decaduto o dimissionario può essere sostituito, ove esista, dal Socio risultato primo dei non eletti dall’Assemblea dei Soci che ha nominato il Consiglio direttivo in carica; diversamente la prima Assemblea dei Soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause venga meno la maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo, l’intero Consiglio decade e dovrà essere convocata un’apposita Assemblea per la nomina del nuovo Organo sociale. Il Consiglio direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai due terzi dei Consiglieri. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicendo nuove elezioni entro trenta giorni. A ciò provvede il Presidente uscente; in sua mancanza o inadempienza, provvede il Consigliere uscente più anziano di età diverso dal Presidente; in sua mancanza o inadempienza, provvede il Presidente del Collegio dei Sindaci ovvero il Sindaco unico, se nominati. Art. 21 - Presidente e VicepresidenteIl Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione e la rappresenta anche verso i terzi; egli convoca e presiede il Consiglio; può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio direttivo, che dovranno essere sottoposti a ratifica nella prima riunione utile. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, ne assume le mansioni. Art. 22 - Organo di controlloIl Collegio dei Sindaci revisori, ovvero il Sindaco unico revisore è un organismo di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge, o l’Assemblea lo ritenga opportuno, verrà nominato un Collegio dei Sindaci revisori formato da tre componenti, ovvero un Sindaco unico, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all’Associazione. Gli incarichi di Consigliere e Sindaco revisore sono incompatibili fra loro; ai Sindaci si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell’Associazione e moralità. L’Organo di controllo, se nominato, vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L’Organo di controllo ha il compito di dirimere le controversie insorte tra Soci, tra questi e gli Organi dirigenti e di emettere, ove nel caso, i provvedimenti disciplinari. L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il Bilancio sociale, quando redatto per obbligo di legge o per scelta dell’Assemblea, lo sia in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai Sindaci, o dal Sindaco unico. L’Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, esso può chiedere agli Amministratori (il Consiglio direttivo e il Presidente) notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Delle deliberazioni è redatto verbale, conservato nel Libro dei verbali dell’Organo di controllo ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo. TITOLO V - Norme sullo scioglimento e disposizioni finaliArt. 23 - Scioglimento dell’AssociazioneFatto salvo quanto previsto dall’art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere assunta da almeno i quattro quinti degli intervenuti aventi diritto al voto da parte di un'Assemblea valida, alla presenza della maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto al voto. Ove non si riscontri tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l’ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento può comunque essere deliberato a maggioranza dei presenti, da una Assemblea appositamente convocata. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio competente del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aderenti ad ARCI APS, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e nel rispetto di quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS. È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione del patrimonio residuo tra i Soci. Art. 24 - Norme finaliPer quanto non previsto dal presente Statuto o dai Regolamenti interni, quando adottati, è competente a deliberare l'Assemblea dei Soci, e valgono le norme del CTS, del Codice Civile e delle altre norme vigenti.
Approvato dall’Assemblea dei Soci del 28 maggio 2021.
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| Ultimo aggiornamento Martedì 31 Marzo 2026 01:21 |
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