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Statuto del Circolo Culturale e Ricreativo Nuovi Orizzonti PDF Stampa Email
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Sabato 27 Dicembre 2008 23:13
Indice
Statuto del Circolo Culturale e Ricreativo Nuovi Orizzonti
TITOLO I - Principi, Finalità, Settori d’iniziativa e d’intervento
TITOLO II - Associati
TITOLO III - Organi dirigenti
TITOLO IV - Organi di Garanzia e Controllo
TITOLO V - Democrazia e partecipazione
TITOLO VI - Patrimonio - Risorse - Amministrazione
TITOLO VII - Norme finali e transitorie
Tutte le pagine

Art. 1 - Denominazione e sede

L’Associazione culturale, ricreativa, denominata “Circolo Culturale e Ricreativo Nuovi Orizzonti – A.P.S.”, è un’associazione di promozione sociale ai sensi delle norme di legge in vigore. Essa ha sede a Udine (UD), in Via Brescia n. 3, località Rizzi. L’Associazione è aderente all’ARCI.

Il “Circolo Culturale e Ricreativo Nuovi Orizzonti” si è costituito, di fatto, il 15 marzo 1969 e, per atto pubblico del Notaio Alberto Menazzi, rep. 20517/3556, il 13 marzo 1972, con l’originaria denominazione di “CIRCOLO GIOVANILE RIZZI NUOVI ORIZZONTI”; ha assunto l’attuale denominazione il 24 marzo 1993, per deliberazione dell’assemblea dei Soci. L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dai Regolamenti interni approvati dai suoi Organi sociali. D’ora in avanti in questo documento, l’Associazione culturale, ricreativa, sportiva, di promozione sociale “Circolo Culturale e Ricreativo Nuovi Orizzonti – Associazione di promozione sociale” sarà indicata con il nome di “Associazione”.


TITOLO I - Principi, Finalità, Settori d’iniziativa e d’intervento

Art. 2 - Principi e finalità

L’Associazione, apartitica ed aconfessionale, è aperta a tutti, e si propone di promuovere la cultura, la socialità, la solidarietà, l’arte, il libero associazionismo dei cittadini e la loro partecipazione responsabile ed auto-organizzata alle sue attività.

L’Associazione non persegue fini di lucro e non distribuisce, in alcuna forma - diretta oppure indiretta - utili o avanzi di gestione, fondi, o riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, componenti del Consiglio direttivo ed altri componenti degli organi dell’Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né durante la sua vita, né all’atto del suo eventuale scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L’Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri Soci.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

Al Socio volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni determinate dal Consiglio direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

L’Associazione potrà, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri Soci, fatti salvi le condizioni e i limiti previsti dalle leggi vigenti.

Art. 3 - Settori d’iniziativa e d’intervento

Sono campi prioritari d’iniziativa ed intervento, secondo quanto previsto dall’articolo 5 comma 1 lettere d) f) i) v) w) Codice del Terzo Settore, il provvedere:

  • alla creazione di strutture e strumenti adatti a realizzare gli interessi artistici ed espressivi dei Soci, con particolare riguardo alle attività e alle esigenze di espressione dei giovani;
  • alla promozione delle tematiche femminili, intese come elementi essenziali di sviluppo della società futura;
  • alla promozione della diffusione della cultura scientifica e umanistica, intesa come autentica crescita conoscitiva;
  • alla promozione della conoscenza della musica, nelle sue varie espressioni;
  • alla promozione della cultura del volontariato, teso ad azioni di solidarietà che portino a nuove opportunità d’inserimento sociale ed attenzione ai bisogni fondamentali delle persone, con particolare riguardo a quelli dei minori, degli anziani e dei soggetti emarginati;
  • alla promozione d’iniziative per la salvaguardia, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico, architettonico, ambientale e culturale, con particolare riferimento alla realtà friulana;
  • alla promozione d’iniziative comuni con le istituzioni scolastiche d’ogni ordine e grado, con gli enti pubblici e con le altre realtà associative e cooperative del territorio;
  • alla creazione di strutture, spazi e strumenti adatti a favorire lo sviluppo delle attività sportive, ricreative e di socialità dei Soci;
  • alla diffusione delle nuove e moderne forme di comunicazione e allo sviluppo di capacità editoriali all’interno dell’Associazione.

Il raggiungimento delle finalità sarà perseguito dall’Associazione mediante la promozione e l’organizzazione di:

  • conferenze, convegni, dibattiti, mostre, ed ogni altra possibile tipologia di manifestazione culturale, artistica, musicale, educativa e di formazione civica e sociale;
  • corsi e seminari di formazione culturale, artistica e musicale, per la promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
  • corsi e attività ricreative a carattere ludico, sportivo e turistico;
  • intrattenimenti e momenti conviviali e di festa;
  • iniziative tese a sviluppare la conoscenza ambientale e la cultura della legalità, della pace, e della cooperazione tra i popoli e della nonviolenza.

L’Associazione, per attuare le sue finalità, può usufruire di strutture proprie, utilizzare quelle esistenti sul territorio ed attuare quanto ritenuto opportuno, comprese le iniziative mobiliari, immobiliari e finanziarie consentite, comunque non a scopo di lucro, destinate al perseguimento delle idealità statutarie e nel rispetto delle normative vigenti.

L’Associazione può effettuare, nella propria sede, con fini di promozione sociale e in diretta attuazione degli scopi istituzionali, la somministrazione di bevande ed alimenti e l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, purché le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate esclusivamente nei confronti dei soggetti indicati al comma 3 dell’articolo 148 del D.P.R. 917/1986 e sue successive modificazioni e integrazioni.

Il Consiglio direttivo documenta nella relazione di missione il carattere complementare delle attività di cui al precedente comma.

L’Associazione, per meglio realizzare le proprie finalità, potrà collaborare e operare con altre associazioni o enti che perseguano analoghi scopi e obiettivi anche eventualmente non appartenenti alla medesima rete associativa cui essa aderisce, purché tali enti siano appartenenti al Terzo settore ovvero non abbiano scopo di lucro.

L’Associazione potrà, nel rispetto delle norme di legge vigenti, raccogliere fondi presso terzi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

L’Associazione potrà esercitare, occasionalmente e in via residuale, attività diverse da quelle indicate nei paragrafi precedenti, quali il concedere saltuariamente l’utilizzo dei propri spazi a soggetti terzi o altre attività ammesse dalla legge e deliberate dal Consiglio direttivo; le entrate derivanti da tali iniziative dovranno concorrere a meglio sostenere le attività istituzionali, di interesse generale, e dovranno svolgersi nel rispetto delle condizioni e dei limiti posti dalle norme di legge vigenti.

Il Consiglio direttivo documenta nella relazione di missione il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al precedente comma.


TITOLO II - Associati

Art. 4 - Adesione

Possono aderire all’Associazione le persone fisiche, gli enti e le associazioni di promozione sociale, o comunque altre associazioni che si riconoscono nei principi e nelle finalità individuati nel presente Statuto ed accettano le regole in esso stabilite, in quelle fissate nei regolamenti approvati dall’Assemblea e nelle deliberazioni adottate e comunicate dagli Organi dirigenti; gli enti e associazioni aspiranti soci devono, inoltre, qualificarsi quali enti del Terzo settore e non devono avere scopo di lucro; il numero gli enti o associazioni soci non devono comunque superare il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale soci. I minori di 18 anni possono assumere la qualifica di Socio previo consenso dei genitori o tutori, e godono dei diritti di voto in Assemblea per il tramite dei loro genitori o tutori.

Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 7. Non sono pertanto ammesse iscrizioni temporanee, limitative dei diritti e doveri dei soci, e/o strumentalmente connesse a singole attività.

Gli aspiranti Soci devono presentare domanda al Consiglio direttivo, fornendo il proprio nome e cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, unitamente alla dichiarazione di accettare ed attenersi allo Statuto, ai Regolamenti interni, alle deliberazioni degli Organi dirigenti. Le persone giuridiche e gli enti senza personalità giuridica propongono la domanda d’adesione per mezzo del proprio rappresentante legale.

Tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alle norme sulla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’Associazione, nel rispetto delle norme stabilite dal Regolamento (UE) 2016/679.

È compito del Consiglio direttivo, ovvero del Comitato Esecutivo, se a ciò delegato dal Consiglio direttivo medesimo, esaminare ed esprimersi, deliberando in merito alle domande d’ammissione, verificando che gli aspiranti Soci siano in possesso dei requisiti previsti. Qualora la domanda sia accettata, al nuovo Socio è consegnata la tessera associativa dell’ARCI, indicante l’appartenenza al “Circolo Culturale e Ricreativo Nuovi Orizzonti – Associazione di Promozione Sociale”, e il suo nominativo, con i relativi dati anagrafici, sarà annotato nel libro dei Soci.

A seguito d’accettazione il Socio diventa titolare di diritti e doveri nei confronti dell’Associazione, nonché dell’Associazione nazionale cui essa aderisce.

Nel caso la domanda sia respinta il Presidente dell’Associazione deve comunicare e motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione all’interessato, entro sessanta giorni dalla decisione.

L’interessato potrà presentare ricorso al Consiglio dei Garanti, se nominato; in sua assenza deciderà in via definitiva la prima Assemblea dei Soci.

Le somme versate per le quote associative non sono rimborsabili né rivalutabili.

Le quote o contributi associativi non sono trasmissibili.

Art. 5 - Limiti associativi

I Soci sono i principali soggetti dell’iniziativa associativa e politica dell’Associazione. La loro adesione è subordinata all’accettazione di quelle norme e principi inderogabili che sono il fondamento sia etico sia giuridico dell’Associazione stessa, quali: l’assenza di fini di lucro, i principi di democrazia e di uguaglianza, la partecipazione e la collegialità, la trasparenza amministrativa, la titolarità di diritti sostanziali per tutti gli associati.

Art. 6 - Diritti e doveri dei Soci

I Soci hanno diritto a:

  • frequentare i locali dell’Associazione;
  • concorrere all’elaborazione del programma e partecipare alle iniziative e attività promosse;
  • approvare i bilanci consuntivi e preventivi;
  • eleggere gli Organi dirigenti, di Controllo, ed essere eletti negli stessi, e l’Organo di Garanzia.

Ai Soci sono garantiti, in ogni caso, con forme e procedure regolamentate, quei diritti d’accesso e di partecipazione comuni a tutti gli associati, in accordo con i principi istituzionali dell’Associazione e in armonia con la legislazione vigente.
I Soci sono tenuti a:

  • osservare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli Organi dell’Associazione;
  • effettuare il pagamento delle quote annuali, contestualmente all’iscrizione all’Associazione per il primo anno, ed annualmente per i successivi;
  • rimettere la risoluzione di eventuali controversie all’Organo di Garanzia.

Il valore dei contributi associativi annuali può variare di anno in anno; il relativo importo è determinato dal Consiglio direttivo.

La quota associativa rappresenta un versamento periodico obbligatorio a sostegno economico dell’Associazione e non costituisce, pertanto, titolo di proprietà o di partecipazione; non dà luogo a proventi, non è rimborsabile né trasmissibile.

Art. 7 - Perdita della qualifica di Socio

La perdita della qualifica di Socio avviene per:

  • dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo;
  • mancato pagamento della quota associativa;
  • dichiarazione di esclusione divenuta definitiva a seguito di condotta riprovevole;
  • perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;
  • inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli Organi dirigenti, di controllo o di garanzia dell’Associazione;
  • appropriazione indebita di fondi sociali, di atti, di documenti od altro di proprietà dell’Associazione;
  • danni materiali, determinati da dolo, o morali, all’Associazione, ai locali, alle attrezzature; gli eventuali danni dovranno comunque essere risarciti;
  • decesso.

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, il Socio può ricorrere, entro 30 giorni da quello in cui gli è comunicato il provvedimento, al Consiglio dei Garanti, se nominato; in assenza di detto organo deciderà in via definitiva la prima Assemblea dei Soci.


TITOLO III - Organi dirigenti

Art. 8 - Compiti degli Organi dirigenti

Gli Organi dirigenti, nelle loro diverse specifiche funzioni, hanno il compito di attuare le scelte strategiche assunte dall’Assemblea dei Soci. Attraverso la realizzazione di specifiche iniziative e dotandosi di adeguati strumenti operativi, gli Organi dirigenti promuovono lo sviluppo e il consolidamento dell’Associazione nel territorio; essi rappresentano l’Associazione nei confronti delle istituzioni, delle organizzazioni politiche e sociali e degli altri soggetti con i quali esso intrattiene rapporti.

Art. 9 - Obblighi statutari

L’Associazione è dotata di Atto Costitutivo e Statuto; quest’ultimo recepisce le norme dello Statuto dell’ARCI nazionale, per quanto di competenza.

Lo Statuto ed eventuali variazioni devono essere inviati al Collegio dei Garanti dell’ARCI competente per territorio.

Il cambio o l’apertura di nuove sedi da parte dell’Associazione non comporterà la modifica dello statuto.

Art. 10 - Organi dirigenti

Sono Organi dirigenti:

  • l’Assemblea dei Soci;
  • il Consiglio direttivo;
  • il Presidente;
  • il Comitato esecutivo, se nominato.

Le cariche degli Organi dirigenti sono assunte a titolo gratuito. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento degli incarichi assunti e svolti, debitamente documentate..

Art. 11 - Assemblea dei Soci

L’Assemblea dei Soci è composta da tutti gli aderenti che sono iscritti a Libro Soci nel momento della sua costituzione e sono in regola con il versamento della quota associativa.

L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.

L’Assemblea dei Soci è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all’anno, nel periodo che va dal 1° gennaio al 30 aprile, mediante avviso scritto, contenente la data, l’ora, il luogo di convocazione e l’ordine del giorno, da affiggersi nei locali dell’Associazione almeno 10 giorni prima della data fissata per il suo svolgimento; in aggiunta a tale modalità la convocazione dell’assemblea può essere portata a conoscenza dei Soci anche mediante lettera e/o tramite comunicato stampa sul principale quotidiano locale e/o mediante avviso sul sito internet dell’Associazione e/o mediante posta elettronica.

In prima convocazione l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l’assemblea ordinaria può tenersi nello stesso giorno della prima ed è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

Sia in prima che in seconda convocazione l’assemblea ordinaria delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti aventi diritto al voto, su tutti i punti posti all’ordine del giorno.

L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria eleggono un Presidente ed un Segretario di seduta.

L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

  • discutere ed approvare gli indirizzi ed il programma generale;
  • discutere ed approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo;
  • approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari e formare la commissione elettorale;
  • stabilire il numero dei componenti del Consiglio direttivo e procedere alla sua elezione;
  • eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti;
  • eleggere il Collegio dei Garanti o deliberare di demandare i suoi compiti alla struttura territoriale dell’ARCI;
  • deliberare in merito all’adesione dell’aspirante socio al quale il Consiglio direttivo abbia rigettato la relativa domanda, in assenza del Collegio dei Garanti;
  • deliberare sugli altri oggetti portati alla discussione dagli Organi dirigenti dell’Associazione.

L’Assemblea può anche svolgersi su richiesta motivata della maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo, o dai Soci che rappresentino almeno un terzo degli iscritti; in tal caso essa è svolta entro due mesi dalla richiesta; l’ordine del giorno deve indicare l’argomento per il quale ne è stata richiesta la convocazione. È in ogni caso il Consiglio direttivo a stabilirne le norme di svolgimento.

L’Assemblea straordinaria:

  • delibera sulle modifiche allo Statuto dell’Associazione, sulla fusione con altre associazioni, la scissione e sullo scioglimento della stessa;
  • delibera sugli altri oggetti eventualmente attribuiti dalla legge.

Le decisioni prese dall’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci, anche se dissenzienti o assenti.

Per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell’Assemblea straordinaria si applicano le stesse regole previste per quella ordinaria, tranne che per lo scioglimento dell’Associazione, disciplinato dal successivo articolo 26.

Art. 12 - Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è l’organo d’indirizzo, di gestione e di rappresentanza dell’Associazione. Esso rimane in carica per un periodo di due anni, è eletto dall’Assemblea dei Soci ed è composto di un minimo di cinque eletti. Tutti i Consiglieri sono rieleggibili.

Esso ha il compito di:

  • eleggere il Presidente dell’Associazione;
  • eleggere il Vice presidente ed il Segretario dell’Associazione;
  • nominare i componenti dell’eventuale Comitato esecutivo;
  • curare l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea dei Soci;
  • promuovere le iniziative e le attività istituzionali;
  • elaborare e approvare il programma annuale di attività;
  • promuovere la stipula di convenzioni con privati ed enti pubblici per la realizzazione degli scopi associativi;
  • predisporre il bilancio preventivo e consuntivo dell’esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci;
  • adottare i regolamenti e le norme interne per il buon funzionamento dell’Associazione, che i Soci sono tenuti ad osservare;
  • vigilare sull’osservanza dello statuto e dei regolamenti;
  • convocare l’Assemblea ordinaria o straordinaria, stabilendo le norme per il loro svolgimento e predisporre i materiali preparatori;
  • deliberare sull’ammissione dei nuovi Soci ovvero, eventualmente, delegare tale funzione al Comitato esecutivo, se ciò non sia in contrasto con le norme di legge;
  • discutere ed approvare il piano di tesseramento annuale e i contributi supplementari a carico dei Soci per le maggiori o diverse prestazioni effettuate dall’Associazione stessa, sempre e comunque in conformità alle finalità istituzionali.

Il Consiglio direttivo può cooptare nuovi componenti in sostituzione dei membri dimissionari o decaduti; i componenti così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea dell’Associazione.

Il componente del Consiglio direttivo decade dalla carica di consigliere se non partecipa a cinque sedute consecutive. Il Consiglio, comunque, si riserva di valutare eventuali casi particolari.

Nel caso in cui, a seguito di dimissioni o decadenza, venga meno la maggioranza dei componenti il Consiglio direttivo, i rimanenti devono, entro trenta giorni dall’avverarsi di tale situazione, convocare l’Assemblea che dovrà eleggere un nuovo Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo si riunisce a seguito di convocazione del Presidente ovvero, in caso di sua assenza, del Vice presidente, o, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano di età. Il Presidente, ovvero il Vice presidente, in caso di sua assenza, sono tenuti a convocare il Consiglio direttivo su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.

Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti eletti; le deliberazioni sono valide con il voto della metà più uno dei componenti presenti.

È compito del Vice presidente sostituire il Presidente nel caso di sua assenza o impegno o altro impedimento.

Sono compiti del Segretario dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio direttivo, redigere i verbali delle riunioni, provvedere al normale andamento dell’Associazione, con il coordinamento del Presidente. Il Segretario cura inoltre il disbrigo degli affari ordinari e svolge ogni altro compito a lui demandato dal Comitato esecutivo, se nominato.

Art. 13 - Presidente

Il Presidente è nominato dal Consiglio direttivo, dura in carica per due anni ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione e, in tale veste, lo rappresenta in giudizio e verso i terzi.

Egli esprime l’unità dell’Associazione e coordina l’operatività del Consiglio direttivo e dell’eventuale Comitato esecutivo.

Il Presidente convoca le riunioni dell’Assemblea dei Soci, del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo, se nominato.

Art. 14 - Comitato esecutivo

Il Consiglio direttivo può nominare un Comitato esecutivo.

Il Comitato esecutivo attua le scelte di programma individuate dal Consiglio direttivo e coordina la realizzazione delle iniziative ad esso connesse collaborando col Presidente, al quale compete in ogni caso, come stabilito dall’articolo 13, la rappresentanza legale dell’Associazione.

Il Comitato esecutivo dura in carica due anni.

Sono membri del Comitato esecutivo il Presidente, Vice presidente, il Segretario, il Tesoriere eventualmente nominato, ed i responsabili dei settori individuati e incaricati dal Consiglio direttivo.

Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti eletti; le deliberazioni sono valide con il voto della metà più uno dei componenti presenti.

Le riunioni del Comitato esecutivo, in caso d’assenza o impedimento del Presidente sono convocate dal Vice presidente.

Art. 15 - Costituzione di strumenti operativi

Su proposta del Comitato esecutivo, ma anche di singoli Soci, previa approvazione del Consiglio direttivo, possono essere costituiti strumenti operativi che permettano di sviluppare, con efficacia e continuità, iniziative su singole tematiche, con l’apporto di competenze e specializzazioni considerate utili ed, eventualmente, coinvolgendo le esperienze del Comitato Territoriale dell’ARCI e di altri Circoli. Secondo le esigenze può trattarsi di coordinamenti tematici o di gruppi di lavoro specifici; in ogni caso, queste hanno sempre una funzione propositiva e operativa di ricerca e devono corrispondere agli indirizzi programmatici ed economici dati. Il Consiglio direttivo ne ratifica l’insediamento ed il mandato operativo e temporale.


TITOLO IV - Organi di Garanzia e Controllo

Art. 16 - Individuazione

Sono Organi di Garanzia e Controllo:

  • il Collegio dei Garanti;
  • il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 17 - Collegio dei Garanti

Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Esso è nominato dalla Assemblea dei soci ed ha il compito di:

  • interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli Organi dirigenti sulla loro corretta applicazione;
  • emettere pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli Organi dirigenti;
  • dirimere le controversie insorte tra Soci, tra questi e gli Organi dirigenti e fra Organi dirigenti, erogando, ove nel caso, i provvedimenti disciplinari previsti.

Il Collegio dei Garanti è formato da tre componenti scelti fra persone non socie dell’Associazione, che siano portatrici di comprovata esperienza nel campo associativo e/o siano dotati di competenza in campo giuridico; i componenti del Collegio eleggono, al loro interno, il Presidente.

Il Collegio dei Garanti rimane in carica per un periodo di quattro anni; i suoi membri sono rieleggibili.

L’Assemblea dei Soci può deliberare di demandare le attribuzioni del Collegio dei Garanti in seno al Comitato Territoriale dell’ARCI.

L’iniziativa del Collegio dei Garanti è intrapresa a seguito di richiesta o ricorso da parte di uno o più Soci, degli Organi dirigenti, ovvero per propria autonoma iniziativa. Il Collegio dei Garanti deve dare avviso a tutte le parti coinvolte entro 15 giorni dalla richiesta, e comunque contemporaneamente all’inizio dell’istruttoria. Le decisioni assunte sono immediatamente esecutive salvo il caso di ricorso in appello, così come previsto da apposito regolamento.

In materia di rispetto degli adempimenti istituzionali e delle regole democratiche, il Collegio dei Garanti si può attivare autonomamente producendo una relazione al Consiglio direttivo e all’Assemblea dei Soci.

Il Collegio dei Garanti ha diritto di visionare i bilanci dell’Associazione ed i verbali delle sedute degli Organi sociali.

Il Collegio dei Garanti non percepisce compensi per la propria attività, che viene svolta in forma gratuita. È ammesso il rimborso delle spese vive sostenute nello svolgimento degli incarichi assunti e svolti, debitamente documentate.

Art. 18 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori è organo di controllo dell’Associazione ed è eletto dall’Assemblea dei Soci. Esso ha il compito di:

  • vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  • vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  • esercitare il controllo contabile;
  • svolgere compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale cui è tenuta l’Associazione;
  • attestare che il bilancio sociale, se redatto, lo sia stato in conformità alle norme e linee guida disposte per la sua redazione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre componenti; i Revisori sono scelti fra Soci non eletti in Organi dirigenti di pari livello, che siano dotati di adeguata esperienza in campo amministrativo e contabile. Il Collegio dei Revisori rimane in carica per un periodo di due anni; tutti i membri sono rieleggibili. Il Presidente del Collegio è nominato dall’Assemblea dei Soci.

Il Collegio dei Revisori ha diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo.

Il Collegio dei Revisori presenta annualmente una relazione scritta sul bilancio consuntivo all’Assemblea dei Soci.

Il Collegio dei Revisori non percepisce compensi per la propria attività, che viene svolta in forma gratuita, salvo che per due esercizi consecutivi non siano superati i limiti previsti dalla legge in merito all’obbligo di nomina dell’Organo di controllo. È ammesso il rimborso delle spese vive sostenute nello svolgimento degli incarichi assunti e svolti, debitamente documentate.


TITOLO V - Democrazia e partecipazione

Art. 19 - Principi

I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita dell’Associazione sono:

  • l’uguaglianza di diritti tra tutti i Soci;
  • il loro diritto alle garanzie democratiche;
  • l’adozione di strumenti democratici di governo;
  • la trasparenza delle decisioni e la loro verificabilità.

Art. 20 - Pubblicità delle delibere

Le deliberazioni dell’Assemblea e degli Organi dirigenti sono riportate su un verbale redatto dal Segretario nominato e devono essere sottoscritte dal Presidente e dal Segretario stesso.

I verbali dell’Assemblea sono conservati agli atti dell’Associazione e sono a disposizione dei Soci per la consultazione; i Soci, a loro spese, hanno diritto di averne copia.

Art. 21 – Elezioni degli Organi dirigenti

L’elezione, da parte dell’Assemblea dei Soci, degli Organi dirigenti e di Controllo avviene per voto palese, salvo diversa decisione dell’Assemblea.

Le deliberazioni dovranno essere verbalizzate indicando il numero dei votanti ed i risultati delle votazioni.


TITOLO VI - Patrimonio - Risorse - Amministrazione

Art. 22 - Patrimonio

Il patrimonio dell’associazione è costituito da:

  • il fondo di dotazione costituito;
  • le riserve vincolate e non vincolate;
  • gli altri fondi istituiti con le eccedenze di bilancio.

Come già previsto al precedente articolo 2, per nessun motivo il patrimonio potrà essere suddiviso tra i Soci né durante la vita dell’Associazione né all’atto del suo scioglimento.

Art. 23 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell’Associazione sono:

  • le quote associative;
  • contributi pubblici e privati;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rendite patrimoniali;
  • attività di raccolta fondi;
  • rimborsi da convenzioni;
  • ogni altra entrata ammessa dalla legge, comprese quelle derivanti dalle attività accessorie svolte a norma del presente Statuto.

Art. 24 - Esercizio sociale e rendiconto

L’esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Dell’esercizio sociale conclusosi deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all’Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell’anno successivo. Il rendiconto dovrà evidenziare gli oneri ed i proventi, la consistenza finanziaria e patrimoniale, le partite creditorie e debitorie, il risultato dell’esercizio.

Il Consiglio direttivo può approvare piani pluriennali d’investimento.

L’Associazione è tenuta a redigere il Bilancio sociale, secondo le regole stabilite dalla Legge, se le sue entrate annuali superano i limiti previsti dalle norme di legge vigenti per gli Enti del Terzo settore. Tale Bilancio, se redatto, deve essere pubblicato sul sito internet dell’Associazione.

Art. 25 – Destinazione degli avanzi di gestione - costituzione di fondi

Il rendiconto di cui al precedente articolo dovrà prevedere la costituzione e l’incremento del fondo di riserva. L’utilizzo di tale fondo è vincolato alle decisioni dell’Assemblea dei Soci, che dovranno essere conformi agli scopi istituzionali dell’Associazione e, senz’altro, nel rispetto delle norme di legge vigenti per gli Enti del Terzo settore. Il residuo attivo di bilancio sarà devoluto in parte al fondo di riserva e il rimanente sarà reinvestito a favore delle attività istituzionali oppure a copertura di eventuali perdite d’esercizi precedenti.


TITOLO VII - Norme finali e transitorie

Art. 26 - Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato, con la maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto, solo da un’Assemblea straordinaria appositamente convocata che provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

Qualora non sia possibile raggiungere la maggioranza richiesta al primo comma nel corso di cinque successive convocazioni assembleari, ed in seguito ad un ulteriore avviso, adeguatamente pubblicizzato presso la sede dell’Associazione, sul principale quotidiano locale, nonché mediante avviso sul sito internet dell’Associazione, l’Associazione è sciolta.

Il patrimonio dell’Associazione, dedotte le passività, sarà devoluto ad altro Ente o Associazione senza scopo di lucro avente finalità di interesse generale analoghe a quelle da esso svolte, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, componenti degli Organi dirigenti.

Art 27 - Adesione ad ARCI

L’Associazione aderisce all’Associazione ARCI, contribuendo al perseguimento dei suoi fini statutari e alla realizzazione del programma della stessa.

Tutti i Soci - persone fisiche e giuridiche, enti ed associazioni - aderiscono contestualmente all’Associazione e all’ARCI, acquisendone tutti i diritti, ivi compresi quelli elettorali attivi e passivi.

Art. 28 - Applicazioni delle norme vigenti

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme del codice civile e le altre norme di legge vigenti in materia.

Ultimo aggiornamento Sabato 14 Novembre 2020 07:45